Art. 2 
 
 
            Farmacovigilanza e tracciabilita' del farmaco 
 
  1.  Il  farmacista  operante  negli  esercizi  commerciali  di  cui
all'art. 1, comma 1, nell'ambito delle attivita' di farmacovigilanza,
e' tenuto a provvedere  alle  segnalazioni  al  Centro  regionale  di
farmacovigilanza di cui all'art. 94, comma 2 del decreto  legislativo
n. 6 aprile 2006, n. 193, ed al Ministero della salute, di  tutte  le
sospette reazioni avverse collegate  all'utilizzo  di  un  medicinale
veterinario di cui viene a conoscenza,  secondo  quanto  disciplinato
dall'art. 91 del citato decreto legislativo. 
  2. Gli esercizi commerciali di cui all'art. 1, comma 1, partecipano
al sistema di monitoraggio delle confezioni di medicinali  veterinari
all'interno del sistema distributivo, di cui al decreto del  Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2
del 4 gennaio 2005. A  tal  fine  provvedono  alla  comunicazione  di
inizio attivita' di cui all'art. 5, comma  1,  del  decreto  legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e alla registrazione nella banca  dati  centrale
del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS  -  Tracciabilita'  del
farmaco), nonche' alla comunicazione di ogni  variazione  intervenuta
successivamente o di cessazione dell'attivita' di vendita, secondo le
modalita' rese disponibili nell'apposita sezione  del  sito  internet
del  Ministero  della  salute.  Essi  comunicano  se   nell'esercizio
commerciale  sono  venduti  medicinali  per  uso  umano,   medicinali
veterinari dietro presentazione di prescrizione medico-veterinaria  o
entrambe le tipologie di medicinali. 
  3. Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'ambito delle proprie  competenze  in  materia  di  tutela  della
salute, assicurano l'espletamento e la periodicita'  delle  attivita'
ispettive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.