IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  21
maggio 2012 recante  la  dichiarazione  dell'eccezionale  rischio  di
compromissione degli interessi primari a causa  dei  predetti  eventi
sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4  novembre
2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della  legge
27 dicembre 2002, n. 286; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con
la quale e'  stato  dichiarato  fino  al  21  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine  agli  eventi  sismici  che  hanno  colpito  il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara  e  Mantova  il
giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta  la  delega  al  capo  del
Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze  in  deroga
ad ogni disposizione vigente e nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con
la quale e'  stato  dichiarato  fino  al  29  luglio  2012  lo  stato
d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte  intensita'
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare  al  terremoto
del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e' stata
disposta la delega al capo del Dipartimento della  protezione  civile
ad emanare ordinanze in deroga ad ogni  disposizione  vigente  e  nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; 
  Viste le ordinanze  del  capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 22 maggio 2012, n. 0001, del 2 giugno 2012, n. 0002  e  n.
0003, del 6 giugno 2012, n. 0004 e del 15 giugno 2012, n. 0009 con le
quali, tra l'altro, si e' provveduto a disciplinare gli interventi  e
le attivita'  volte  all'assistenza  delle  popolazioni  colpite  nei
territori delle regioni interessate; 
  Dato  atto  che  le  richiamate  deliberazioni  del  Consiglio  dei
Ministri del 22 e 30 maggio 2012 hanno stabilito  che  alla  scadenza
del termine di cui  al  comma  1  delle  deliberazioni  medesime,  le
regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche
ed integrazioni, provvedono, ciascuna per la  propria  competenza,  a
coordinare  gli  interventi  conseguenti  all'evento  finalizzati  al
superamento della situazione emergenziale in atto; 
  Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 ed  in  particolare
l'art. 1, comma 2, che ha stabilito che i  Presidenti  delle  regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di  commissari
delegati  nell'attuazione  degli  interventi  per  la  ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa  economica  nei  territori
dei comuni colpiti delle tre regioni; 
  Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 0015 del 1° agosto 2012, con la quale  e'  stato  disciplinato  il
passaggio delle attivita' svolte dal  Dipartimento  della  protezione
civile  ai  Presidenti  delle  regioni  Emilia-Romagna,  Lombardia  e
Veneto, commissari delegati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n.
74/2012 ed e' stata assicurata la presenza di un adeguato contingente
di personale del Dipartimento della protezione civile sul territorio,
per supportare il commissario delegato  -  Presidente  della  regione
Emilia-Romagna  -   nelle   proprie   funzioni,   mediante   apposita
convenzione; 
  Visti gli esiti della riunione del 7 settembre 2012, in merito alle
risorse statali con cui far fronte agli oneri connessi all'attuazione
delle predette ordinanze di protezione civile, in coerenza con quanto
rappresentato nella nota  del  26  luglio  2012  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto il parere positivo  espresso  dalla  Commissione  europea  in
merito  alla  richiesta  italiana  di  attivazione   del   Fondo   di
solidarieta' dell'Unione europea presentato a  seguito  degli  eventi
sismici in rassegna, per un importo stimato di 670.000.000,00 euro; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  16
ottobre 2012, recante  «Ripartizione  delle  risorse  rivenienti  dai
risparmi conseguiti mediante la riduzione dei  contributi  in  favore
dei partiti e dei movimenti politici di cui  all'art.  16,  comma  1,
della legge 6 luglio 2012, n. 96», con cui sono stati  stanziati,  in
favore  degli  interventi  connessi  agli  eventi   catastrofali   in
rassegna, 61.245.955,85 euro, di cui il 94%,  pari  a  57.571.198,499
euro, in favore della regione Emilia-Romagna; 
  Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza del capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 0015 del 1° agosto 2012 e' sostituito  dal
seguente: «2. Gli oneri derivanti dall'attuazione  della  convenzione
di cui al comma 1 fino al 31  dicembre  2012  sono  quantificati  nel
limite massimo di euro 140.000.000,00, di cui massimo euro  72.000,00
mensili relativi al rimborso delle  spese  di  trattamento  economico
accessorio di cui agli articoli 4, commi 1 e  2,  dell'ordinanza  del
capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001 del  22  maggio
2012 e 4, comma 1, dell'ordinanza del  capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n.  0003  del  2  giugno  2012,  viaggio,  vitto  e
alloggio del personale del Dipartimento della protezione civile,  che
sono rimborsati al Dipartimento della protezione civile.». 
  2. All'art.  3  dell'ordinanza  del  capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 0015 del 1° agosto 2012 e' aggiunto il  seguente
comma: «3. Gli oneri di cui al presente articolo sono posti a  carico
del fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in
via  di  anticipazione  sul  contributo  del  Fondo  di  solidarieta'
dell'Unione europea.».