Art. 2 
 
 
                 Ambito di applicazione e finalita' 
 
  1. Il presente decreto definisce le regole tecniche di cui all'art.
65, comma 1, lettera  c-bis)  del  CAD  relative  alle  modalita'  di
identificazione del Titolare della casella  PEC-  ID  valide  per  la
presentazione, in via telematica, di  istanze  e  dichiarazioni  alle
pubbliche amministrazioni. 
  2. Nei casi in cui l'amministrazione  destinataria  dell'istanza  o
della dichiarazione aderisca al Sistema Pubblico di Connettivita' (di
seguito: «SPC»), si applicano, in quanto compatibili con il  presente
decreto, le relative regole  tecniche  di  cui  agli  articoli  72  e
seguenti del CAD, nonche' le relative regole di sicurezza di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008.