Art. 2 Ambito di applicazione e finalita' 1. Il presente decreto definisce le regole tecniche di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD relative alle modalita' di identificazione del Titolare della casella PEC- ID valide per la presentazione, in via telematica, di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni. 2. Nei casi in cui l'amministrazione destinataria dell'istanza o della dichiarazione aderisca al Sistema Pubblico di Connettivita' (di seguito: «SPC»), si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le relative regole tecniche di cui agli articoli 72 e seguenti del CAD, nonche' le relative regole di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008.