Art. 4 
 
 
                    Obblighi relativi ai Gestori 
 
  1. Il soggetto iscritto nell'elenco pubblico di cui all'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del  2005  che  intenda
erogare il servizio PEC-ID si uniforma alle regole tecniche contenute
nel presente decreto ed opera in qualita' di Identity Provider per  i
Titolari delle caselle dallo stesso gestite. 
  2. L'Agenzia per  l'Italia  digitale  gestisce,  nell'ambito  delle
infrastrutture  nazionali  condivise  del  SPC,  il  Registro   delle
Identity Provider. A tale scopo, l'Agenzia per l'Italia digitale puo'
utilizzare  altri  registri,  da  esso   gestiti,   che,   forniscono
un'analoga funzionalita'. L'iscrizione nel Registro  avviene  secondo
le modalita' previste per il SPC dalla Commissione di cui all'art. 79
del CAD . 
  3.   Le   caratteristiche,   i    requisiti    e    le    procedure
tecnico-organizzative  previsti  per  gli  Identity   Provider   sono
stabiliti dall'Agenzia per l'Italia digitale con apposita delibera. 
  4. Il Gestore aggiorna il manuale operativo di cui all'art. 23  del
decreto del Ministro per l'innovazione e  le  tecnologie  2  novembre
2005, istituendo una specifica sezione contenente  le  procedure  per
l'identificazione dei Titolari nel  rispetto  delle  presenti  regole
tecniche, nonche' un'ulteriore sezione per le operazioni di  gestione
delle caselle PEC-ID.