Art. 5 
 
 
        Modalita' di identificazione dei Titolari di caselle 
                               PEC-ID 
 
  1. Le operazioni di identificazione del Titolare  sono  curate  dal
Gestore  nell'ambito  delle  attivita'  e  delle  funzioni   per   la
registrazione di cui all'art. 21, comma 1, lettera a) del decreto del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005. 
  2. L'identificazione di cui all'art. 65, comma  1,  lettera  c-bis)
del CAD avviene, in occasione di ogni attribuzione di credenziali  di
accesso, in uno dei seguenti modi: 
    a) mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al  servizio
di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD ed esibizione  al
Gestore, da parte del Titolare, di un valido documento d'identita'  e
del codice fiscale; 
    b) tramite la compilazione del modulo di adesione disponibile  in
rete, previa identificazione informatica tramite CIE o CNS; 
    c) mediante la sottoscrizione con firma digitale, di cui all'art.
1, comma 1, lettera s) del CAD, del modulo di adesione al servizio di
cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD; 
    d) a mezzo di apparecchiature che utilizzino necessariamente  una
SIM/USIM dotate di codici  PIN/PUK  o  loro  evoluzioni  tecnologiche
rilasciate previa identificazione del  titolare  delle  medesime  nel
rispetto delle disposizioni vigenti. 
  3. Il Gestore verifica  la  corrispondenza  dei  dati  forniti  dal
Titolare con le generalita'  indicate  nel  documento  d'identita'  o
associate alla SIM/USIM e conserva la relativa documentazione per  il
periodo di durata del  servizio  PEC-ID  e  per  un  periodo  pari  a
ventiquattro mesi successivi alla cessazione del servizio PEC_ID. 
  4. Nel modulo di adesione al servizio di cui all'art. 65, comma  1,
lettera c-bis) del CAD il Titolare manifesta l'eventuale  assenso  di
cui all'art. 6 del CAD.