IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in   materia   di   debito   pubblico   e   successive
modificazioni   ed,   in   particolare,    l'art.    3    concernente
l'autorizzazione  per  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze
all'emanazione di decreti che consentano di effettuare operazioni  di
indebitamento  definendone,  tra  l'altro,  ogni   caratteristica   e
modalita'; 
  Visto  il  Trattato  che  istituisce  il  Meccanismo   Europeo   di
Stabilita' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio  2012
(di seguito «Trattato»); 
  Visto l'art. 47 del Trattato, con il quale si prevede che lo stesso
e' soggetto a ratifica, approvazione  o  accettazione  da  parte  dei
firmatari; 
  Visto l'art. 48 del Trattato, con il quale si prevede l'entrata  in
vigore  dello  stesso  alla  data  di  deposito  degli  strumenti  di
ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari  le  cui
sottoscrizioni  iniziali  rappresentino  non  meno  del   90%   delle
sottoscrizioni totali di cui all'allegato II del medesimo Trattato; 
  Vista la legge 23 luglio 2012, n. 116, avente ad oggetto  «Ratifica
ed esecuzione del Trattato che istituisce il  Meccanismo  europeo  di
stabilita' (MES), con Allegati,  fatto  a  Bruxelles  il  2  febbraio
2012»; 
  Visto il punto (11) delle premesse del Trattato che, nel  prevedere
l'inserimento di clausole d'azione collettiva identiche e in  formato
standard nelle modalita' e condizioni di tutte le nuove  obbligazioni
emesse  dagli  Stati  della  zona  euro,  stabilisce  che  il  regime
giuridico che disciplina l'inserimento di dette clausole e'  definito
dal Comitato Economico e Finanziario; 
  Visto il comma 3 dell'art. 12 del Trattato, con il quale si prevede
che, a partire dal 1° gennaio 2013, siano incluse in tutti  i  titoli
di Stato della zona euro di nuova emissione, con  scadenza  superiore
ad un anno, clausole d'azione collettiva che garantiscano un  impatto
giuridico identico; 
  Visto il modello generale di clausole di azione collettiva  di  cui
ai «Common Terms  of  Reference»  approvato  dal  Comitato  Economico
Finanziario il 18 novembre 2011 sulla  base  dei  lavori  svolti  dal
Sottocomitato per il Mercato dei Debiti Sovrani (Sub Committee on  EU
Sovereign Debt Markets), elaborato  e  reso  pubblico  e  disponibile
nella pagina Internet del suddetto Sottocomitato; 
  Ritenuto necessario adottare le misure necessarie per dare  effetto
alle suddette clausole d'azione collettiva di cui ai «Common Terms of
Reference» elaborati dal citato  Sottocomitato  per  il  Mercato  dei
Debiti Sovrani; 
  Ritenuto opportuno esplicitare in lingua italiana  le  clausole  di
azione collettiva di  cui  ai  «Common  Terms  of  Reference»,  nella
versione integrale di cui all'Allegato  B  del  presente  decreto,  e
nella versione che tiene conto delle tipologie  di  titoli  di  Stato
correntemente emessi di cui all'Allegato A del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013  tutte  le  nuove  emissioni  di
Buoni del Tesoro  Poliennali  di  ogni  specie,  ivi  inclusi  quelli
indicizzati all'inflazione, e di Certificati di Credito del Tesoro di
ogni specie, ivi inclusi  quelli  zero  coupon,  sono  soggette  alle
clausole  di  azione  collettiva  di  cui  ai  «Termini   Comuni   di
Riferimento» in allegato al  presente  decreto,  che  ne  costituisce
parte integrante (Allegato A), e  nel  quale  si  fa  riferimento  ai
suddetti Buoni e Certificati quali i «Titoli». Ai fini  del  presente
decreto una nuova emissione e' individuata dalla prima tranche. 
  2. Ogni eventuale futura emissione di titoli di Stato con  scadenza
superiore ad un anno, di tipologia o con  caratteristiche  differenti
rispetto ai titoli di cui  al  comma  precedente,  e'  soggetta  alle
clausole  di  azione  collettiva  di  cui  ai  «Termini   Comuni   di
Riferimento»  in  allegato  al  presente  decreto,  anch'esso   parte
integrante (Allegato B). 
  3. I  titoli  di  Stato  emessi  sui  mercati  internazionali  sono
soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai  «Common  Terms
of Reference» elaborati dal Sottocomitato per il Mercato  dei  Debiti
Sovrani, citati nelle premesse.