IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  concernente  il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007,  recante
«Norme di sicurezza  per  le  attivita'  di  spettacolo  viaggiante»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 136,
del 14 giugno 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 con
il quale, tenuto fermo  il  termine  del  12  dicembre  2009  per  la
presentazione, da parte dei gestori  delle  attivita'  di  spettacolo
viaggianti esistenti, dell'istanza per  la  registrazione,  e'  stato
stabilito il termine del 31 dicembre 2012 a favore delle  Commissioni
comunali e provinciali per l'esame delle predette istanze; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996,  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento
e di pubblico spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 214, del 12 settembre 1996; 
  Rilevata la necessita' di apportare modifiche  ed  integrazioni  al
predetto decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 al fine  di
armonizzare il medesimo al  nuovo  contesto  normativo  nazionale  ed
internazionale,   sia   sui   prodotti   che   sugli   organismi   di
certificazione,  nonche'  per   semplificare   il   procedimento   di
registrazione di  alcune  tipologie  di  classi  delle  attivita'  di
spettacolo viaggiante; 
  Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per
la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo  8
marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 28 febbraio 2012; 
  Sentito il Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche all'art. 1 del decreto 
              del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 
 
  1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007,
di seguito denominato decreto,  dopo  il  comma  2,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «2-bis. Le attivita' di "spettacolo di strada" di cui alla  sezione
VI dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968,  n.  337,
sono escluse dal campo di applicazione del  presente  decreto,  fermo
restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme  di  sicurezza  a
tutela del pubblico e degli artisti.».