Art. 3 Modifiche all'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 1. All'art. 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dopo le parole: «sede sociale del gestore» sono inserite le seguenti: «ovvero in altro Comune ove e' resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto»; b) al comma 3 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Una copia dell'atto di registrazione dell'attivita', con attribuzione del codice identificativo, deve essere inviata, a cura del Comune, al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.» c) al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola «accreditato»; sostituire la lettera b) con la seguente: «b) identifica l'attivita' rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e accerta l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.»; d) al comma 5, dopo la parola: «ulteriori» e' inserita la seguente: «motivati» e dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi: «5-bis. Limitatamente alle "piccole attrazioni" di cui alla Sezione I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, nonche' ai "balli a palchetto (o balere)" di cui alla Sezione II del medesimo elenco, ai "teatrini di burattini (o marionette)" di cui alla Sezione III del medesimo elenco e alle "arene ginnastiche" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, e' sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto. 5-ter. Per i "teatri viaggianti" di cui alla Sezione III dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per i' "circhi equestri e ginnastici" di cui alla Sezione IV del medesimo elenco e per le "esibizioni moto-auto acrobatiche" di cui alla Sezione V del medesimo elenco, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, e' reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.». e) al comma 6, dopo le parole: "provinciale di vigilanza" sono inserite le seguenti: "ovvero la asseverazione o la certificazione previste per le attrazioni di cui al comma 5-bis del presente articolo". f) al comma 7, la parola "metallica" e' soppressa.