Art. 3 
 
 
                  Modifiche all'art. 4 del decreto 
              del Ministro dell'interno 18 maggio 2007 
 
  1. All'art. 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 dopo le  parole:  «sede  sociale  del  gestore»  sono
inserite le seguenti: «ovvero in altro Comune ove e' resa disponibile
per i controlli previsti dal presente decreto»; 
  b) al comma 3 il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Una
copia dell'atto di registrazione dell'attivita', con attribuzione del
codice identificativo, deve essere inviata, a  cura  del  Comune,  al
Ministero per i beni e le attivita' culturali  -  Direzione  generale
per lo spettacolo dal vivo.» 
  c)  al  comma  4,  alla   lettera   a),   sostituire   la   parola:
«professionista» con «tecnico» e sopprimere la parola  «accreditato»;
sostituire la lettera b) con la seguente: 
  «b) identifica l'attivita' rispetto alla documentazione di cui alla
lettera a) del presente comma,  effettua  un  controllo  di  regolare
funzionamento nelle  ordinarie  condizioni  di  esercizio  e  accerta
l'esistenza di un verbale di collaudo, redatto da tecnico  abilitato,
o  di  un'apposita  certificazione   da   parte   di   organismo   di
certificazione.»; 
    d) al comma  5,  dopo  la  parola:  «ulteriori»  e'  inserita  la
seguente: «motivati» e dopo il  comma  5  sono  inseriti  i  seguenti
commi: 
  «5-bis. Limitatamente alle "piccole attrazioni" di cui alla Sezione
I dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo  1968,  n.  337,
nonche' ai "balli a palchetto (o balere)" di cui alla Sezione II  del
medesimo elenco, ai "teatrini di burattini  (o  marionette)"  di  cui
alla Sezione III del medesimo elenco e alle  "arene  ginnastiche"  di
cui alla Sezione IV del medesimo elenco, il parere della  commissione
comunale  o  provinciale  di  vigilanza  sui   locali   di   pubblico
spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, e'
sostituito  da  una  asseverazione  del  tecnico   abilitato   o   da
certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale  risulta
la  corrispondenza  della  documentazione  allegata  all'istanza   di
registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto. 
  5-ter.  Per  i  "teatri  viaggianti"  di  cui  alla   Sezione   III
dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337,  per
i' "circhi equestri e ginnastici" di cui alla Sezione IV del medesimo
elenco e per  le  "esibizioni  moto-auto  acrobatiche"  di  cui  alla
Sezione V del medesimo elenco, soggetti a  verifica  da  parte  della
commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto  locali  di
pubblico spettacolo, il  parere  della  commissione,  ai  fini  della
registrazione e assegnazione del codice, e' reso in  base  alla  sola
verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo.». 
    e) al comma 6, dopo le parole: "provinciale  di  vigilanza"  sono
inserite le seguenti: "ovvero la asseverazione  o  la  certificazione
previste per le  attrazioni  di  cui  al  comma  5-bis  del  presente
articolo". 
    f) al comma 7, la parola "metallica" e' soppressa.