Art. 6 Disposizioni transitorie 1. I gestori delle attivita' di spettacolo viaggiante esistenti prima della entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione e il codice nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria, presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 2. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata dal gestore al Comune nel cui ambito territoriale e' presente la sede sociale del gestore medesimo, ovvero ad altro Comune nel cui territorio l'attrazione oggetto dell'istanza sia resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto. L'istanza e' corredata da un fascicolo tecnico in lingua italiana costituito da: a) disegni ovvero schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi sottoscritti da tecnico abilitato; b) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato, o da organismo di certificazione, non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno alla idoneita' delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici; c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007; d) istruzioni di uso e manutenzione dell'attivita' e copia del libretto dell'attivita' sottoscritti da tecnico abilitato o da organismo di certificazione, anche su supporto informatico. 3. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 13 dicembre 2012 Il Ministro: Cancellieri