Art. 6 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I gestori delle attivita'  di  spettacolo  viaggiante  esistenti
prima della entrata in vigore del decreto del  Ministro  dell'interno
18 maggio 2007, che non hanno chiesto la registrazione  e  il  codice
nei tempi previsti dal medesimo decreto, possono, in via transitoria,
presentare nuova istanza per la registrazione entro 180 giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 e' presentata dal gestore al  Comune
nel cui ambito territoriale e' presente la sede sociale  del  gestore
medesimo, ovvero ad altro  Comune  nel  cui  territorio  l'attrazione
oggetto dell'istanza sia resa disponibile per  i  controlli  previsti
dal presente decreto. L'istanza e' corredata da un fascicolo  tecnico
in lingua italiana costituito da: 
  a) disegni  ovvero  schemi,  corredati  di  foto,  delle  strutture
principali e dei  particolari  costruttivi  sottoscritti  da  tecnico
abilitato; 
  b) verbali delle  prove  e  dei  controlli  effettuati  da  tecnico
abilitato, o da organismo di certificazione, non  oltre  i  sei  mesi
prima  della  presentazione  del  fascicolo  afferenti  almeno   alla
idoneita' delle strutture portanti, degli apparati  meccanici,  degli
apparati idraulici e degli impianti elettrici ovvero elettronici; 
  c) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art.  7
del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007; 
  d) istruzioni di uso e  manutenzione  dell'attivita'  e  copia  del
libretto  dell'attivita'  sottoscritti  da  tecnico  abilitato  o  da
organismo di certificazione, anche su supporto informatico. 
  3. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno  del
28 dicembre 2011 si applicano fino al 30 giugno 2013. 
  4. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 13 dicembre 2012 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri