Art. 5 
 
  E' approvato il tipo della suddetta  moneta  d'oro,  conforme  alle
descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli  precedenti
ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto. 
  Le impronte, eseguite in conformita' delle  anzidette  descrizioni,
saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio  Centrale
di Stato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Roma, 20 dicembre 2012 
 
                                        Il direttore generale: La Via