Art. 2 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli  impianti
di cui all'art. 1 di nuova costruzione ed  a  quelli  esistenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso  essi  siano
oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, cosi'
come definita nella regola tecnica di cui al successivo art. 5. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si  applicano  riguardo
alla  progettazione,   alla   costruzione,   all'esercizio   e   alla
manutenzione degli impianti nelle attivita' a  rischio  di  incidente
rilevante di cui al decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  334  e
successive  modificazioni,   nonche'   per   la   progettazione,   la
costruzione, l'esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti  nelle
attivita' regolamentate dalle seguenti disposizioni: 
    a) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418
recante «Regolamento concernente norme di sicurezza  antincendio  per
gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed
archivi»; 
    b) decreto del Presidente della Repubblica 24  ottobre  2003,  n.
340, recante «Regolamento recante disciplina per la  sicurezza  degli
impianti di distribuzione stradale di  G.P.L.  per  autotrazione»,  e
successive modificazioni; 
    
    c) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del  20
maggio 1992,  n.  569,  recante  «Regolamento  concernente  norme  di
sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a
musei, gallerie, esposizioni e mostre»; 
    d) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13  ottobre
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
12 novembre 1994, n. 265 S.O. n.  142,  recante  «Approvazione  della
regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la
costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L.  in
serbatoi fini di capacita'  complessiva  superiore  a  5  m³  e/o  in
recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a 5000 kg»; 
    e) decreto del Ministro dell'interno 18 maggio  1995,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 1995,
n. 133, recante «Approvazione della  regola  tecnica  di  prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio  dei  depositi
di soluzioni idroalcoliche»; 
    f) decreto del Ministro dell'interno 24 maggio  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2002,
n. 131, recante «Norme di prevenzione incendi per  la  progettazione,
costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale  di
gas naturale per autotrazione» e successive modificazioni; 
    g) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, del 14 maggio  2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  24  maggio
2004,  n.  120,  recante  «Approvazione  della  regola   tecnica   di
prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di
gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore  a
13 m³». 
  3. Gli impianti installati  in  attivita'  esistenti,  previsti  da
regole tecniche di  prevenzione  incendi,  possono  essere  adeguati,
laddove   consentito   da   specifiche   disposizioni    legislative,
nell'osservanza  di  quanto  prescritto   dalle   rispettive   regole
tecniche, ovvero, in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla  regola
tecnica allegata al presente decreto.