Art. 2 Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di cui all'art. 1 di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, cosi' come definita nella regola tecnica di cui al successivo art. 5. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano riguardo alla progettazione, alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attivita' a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, nonche' per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attivita' regolamentate dalle seguenti disposizioni: a) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi»; b) decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione», e successive modificazioni; c) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 maggio 1992, n. 569, recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre»; d) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 novembre 1994, n. 265 S.O. n. 142, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fini di capacita' complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a 5000 kg»; e) decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 1995, n. 133, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche»; f) decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2002, n. 131, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e successive modificazioni; g) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, del 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 2004, n. 120, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m³». 3. Gli impianti installati in attivita' esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, possono essere adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni legislative, nell'osservanza di quanto prescritto dalle rispettive regole tecniche, ovvero, in conformita' a quanto previsto dalla regola tecnica allegata al presente decreto.