Art. 3 
 
 
                       Commercializzazione UE 
 
  1. Rientrano nel campo  di  applicazione  del  presente  decreto  i
prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili  ed
a queste conformi. 
  2. Le tipologie di prodotti non contemplati dal  comma  1,  possono
essere impiegati nel campo  di  applicazione  del  presente  decreto,
purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno  degli  Stati
membri dell'Unione europea o in Turchia, o legalmente  fabbricati  in
uno degli Stati firmatari dell'Associazione Europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico  europeo
(SEE), per  l'impiego  nelle  stesse  condizioni  che  permettono  di
garantire  un  livello  di  protezione,  ai  fini   della   sicurezza
antincendio, equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.