Art. 4 
 
 
                     Obiettivi e responsabilita' 
 
  1. Gli impianti costituiscono  accorgimenti  intesi  a  ridurre  le
conseguenze  degli  incendi  a  mezzo  di  rivelazione,  segnalazione
allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. A  tal
fine gli impianti sono progettati, realizzati e  mantenuti  a  regola
d'arte secondo quanto prescritto dalle  specifiche  regolamentazioni,
dalle  norme  di  buona  tecnica  e  dalle  istruzioni  fornite   dal
fabbricante. 
  2. I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione
degli impianti  sono  individuati  dai  soggetti  responsabili  della
valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Gli enti e
i privati, responsabili delle attivita' in cui  sono  installati  gli
impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che  sono  state
valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche.