Art. 2 1. L'efficacia dell'ordinanza 26 agosto 2005 e sue modificazioni ed integrazioni e' prorogata sino all'entrata in vigore degli atti comunitari di esecuzione del paragrafo 2, lettera b) dell'art. 26 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e sino all'entrata in vigore delle norme comunitarie sulle misure di biosicurezza per la profilassi delle malattie animali e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2013.