Art. 2 
 
  1. L'efficacia dell'ordinanza 26 agosto 2005 e sue modificazioni ed
integrazioni e' prorogata  sino  all'entrata  in  vigore  degli  atti
comunitari di esecuzione del paragrafo 2, lettera b) dell'art. 26 del
Regolamento (UE) n. 1169/2011 e  sino  all'entrata  in  vigore  delle
norme comunitarie sulle misure  di  biosicurezza  per  la  profilassi
delle malattie animali e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre
2013.