IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
"Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario"; 
  Visto, in particolare, l'art. 16, comma  2,  che  prevede  che  gli
obiettivi del patto di stabilita' interno  delle  Regioni  a  statuto
ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo  di
700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.000 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro  a  decorrere
dall'anno 2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di  ciascuna
Regione e' determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa
effettuate dal  Commissario  straordinario  di  cui  all'art.  2  del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata  deliberazione
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro il 15 ottobre
2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per
consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.  Con  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  individuate  le  risorse  a
qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario,
incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del  Fondo
per  le  aree  sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle   destinate   al
finanziamento  corrente  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   del
trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per ciascuna Regione,
in misura corrispondente agli importi stabiliti ai sensi  del  primo,
del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione e'  effettuata
prioritariamente sulle  risorse  diverse  da  quelle  destinate  alla
programmazione regionale del Fondo per le  aree  sottoutilizzate.  In
caso di insufficienza delle predette risorse le Regioni sono tenute a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; 
  Visto l'Accordo tra Governo e Regioni sancito in Conferenza Stato -
Regioni nella seduta del 3 agosto 2012, con cui e' stato  determinato
il concorso finanziario per ciascuna Regione per l'anno 2012  di  cui
al citato art. 16, comma 2; 
  Vista la nota n. 450 del 15 ottobre 2012  con  cui  il  Commissario
straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio  2012,  n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.  94,
ha espresso il proprio nulla osta alla  determinazione  del  concorso
finanziario per ciascuna Regione per l'anno 2012; 
  Vista la nota della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome n. 4023/C2FIN del 20 settembre 2012 con cui e' stato chiesto
di valutare l'inserimento di un emendamento nella legge di stabilita'
affinche'  sia  prorogato  al  31  gennaio  2013  il  termine   della
ripartizione del contributo agli obiettivi di  finanza  pubblica  per
l'anno 2013 e successivi, onde consentire alle Regioni  di  formulare
una proposta; 
  Considerata la necessita' di predisporre un decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze che recepisca il riparto  del  concorso
finanziario agli  obiettivi  di  finanza  pubblica  delle  Regioni  a
statuto ordinario per l'anno  2012,  come  concordato  in  Conferenza
Stato-Regioni, e che individui le risorse spettanti  alle  Regioni  a
statuto ordinario da assoggettare a riduzione per il medesimo anno; 
  Acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del
22 novembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Determinazione del concorso finanziario 
                 di ciascuna Regione per l'anno 2012 
 
  1. Per l'anno 2012, il concorso finanziario di ciascuna Regione  di
cui all'art. 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  e'
determinato sulla base degli importi di cui alla tabella  1,  facente
parte integrante del presente decreto.