Art. 2 Individuazione delle risorse da assoggettare a riduzione 1. Per l'anno 2012, le risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario di cui all'art. 16, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono ridotte per un ammontare complessivamente pari a 700 milioni di euro, sulla base degli importi indicati nella tabella 1, facente parte integrante del presente decreto. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2012 Il Ministro: Grilli