Art. 2 
 
 
                    Individuazione delle risorse 
                     da assoggettare a riduzione 
 
  1. Per l'anno 2012, le risorse spettanti  alle  Regioni  a  statuto
ordinario  di  cui  all'art.  16,  commi   12-bis   e   12-ter,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono  ridotte  per  un  ammontare
complessivamente pari a 700 milioni di euro, sulla base degli importi
indicati nella tabella  1,  facente  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 dicembre 2012 
 
                                                  Il Ministro: Grilli