IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il
quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge  1°  novembre
1973, n. 762, le misure unitarie del diritto  speciale  gravante  sui
generi indicati nell'art. 2  della  medesima  legge,  introdotti  nel
territorio extradoganale di Livigno, abbia validita' annuale; 
  Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del  decreto
legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera
a) della citata legge n. 762 del  1973,  ha  determinato  l'ammontare
massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul  petrolio
e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di euro 0,2330/lt per la
benzina e di euro 0,1550/lt per il petrolio ed il gasolio; 
  Visto il decreto ministeriale  del  1°  dicembre  2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011, che ha  fissato
le misure del  diritto  speciale  per  l'anno  2012,  sulla  benzina,
petrolio,  gasolio  ed  altri  generi,   istituito   nel   territorio
extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1°  novembre  1973,  n.
762 e successive modificazioni; 
  Visto il  successivo  decreto  ministeriale  del  10  luglio  2012,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183  del  7  agosto  2012,  di
modifica del decreto  ministeriale  del  1°  dicembre  2012,  che  ha
variato la misura del  diritto  speciale  gravante  sul  gasolio  per
autotrazione da applicare per il residuo periodo dell'anno 2012; 
  Considerato che il Comune di Livigno, con deliberazione n. 169  del
21 settembre 2012, divenuta esecutiva per  intervenuta  dichiarazione
di immediata eseguibilita', ha fatto conoscere la propria proposta in
ordine alla misura del diritto speciale previsto dal  citato  art.  2
della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art.  3
del medesimo provvedimento legislativo, da applicare per l'anno 2013; 
  Considerato che la Camera di commercio, industria,  artigianato  ed
agricoltura di Sondrio, cui sono state trasferite le attivita'  degli
Uffici provinciali industria, commercio ed artigianato  (U.P.I.C.A.),
con nota prot. n. 8624 del 2 novembre 2012 ha comunicato di non avere
osservazioni da formulare sull'entita' dei valori medi dei prezzi dei
generi assoggettati a diritto speciale ai sensi dell'art. 2, comma 2,
della legge n. 762 del 1973 ed  ai  quali  deve  essere  riferita  la
percentuale di cui all'art. 3, lettera b) della medesima  legge,  per
come indicati nella suddetta deliberazione comunale; 
  Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura
del diritto speciale previsto dall'art. 2  della  legge  1°  novembre
1973, n. 762, da applicare per l'anno 2013; 
  Ritenuto di confermare la  misura  del  diritto  speciale  gravante
sulla benzina, gasolio per uso riscaldamento  e  petrolio,  per  come
stabilita con il decreto ministeriale del 1° dicembre 2011  e  quella
gravante sul gasolio per uso autotrazione stabilita con il successivo
decreto ministeriale 10 luglio 2012; 
  Considerato che la Camera di commercio, industria,  artigianato  ed
agricoltura di Sondrio, con la nota prot. n. 8624 del 2 novembre 2012
citata ha comunicato i sotto elencati  valori  medi  dei  prezzi  per
quanto concerne gli oli  combustibili,  confermando  quelli  indicati
nella predetta deliberazione comunale n. 169 del 21 settembre 2012: 
    per l'olio combustile fluido  superiore  a  3°  E:  euro  4,00  a
quintale; 
    per l'olio combustile fluido fino a 5° E: euro 3,80 a quintale; 
    per l'olio semifluido denso da 5°  fino  a  7°  E:  euro  4,80  a
quintale; 
    per l'olio semifluido denso oltre i 7° E: euro 4,00 a quintale; 
  Ritenuto di confermare la misura  dell'aliquota  da  applicare  sui
valori medi cosi' come sopra determinati per il calcolo del  medesimo
diritto speciale da applicare con riguardo agli oli combustibili, per
come indicata nel decreto ministeriale 1° dicembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della  legge
1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, da applicare per
l'anno 2013, viene stabilita in  euro  0,233  per  la  benzina  senza
piombo, euro 0,155 per il gasolio per autotrazione, euro 0,030 per il
gasolio per riscaldamento ed euro 0,050 per il petrolio.