Art. 2 
 
  1. L'aliquota da applicare ai sensi  dell'art.  3  della  legge  1°
novembre 1973, n. 762 per  la  determinazione  del  diritto  speciale
relativamente agli oli combustibili, viene stabilita per l'anno  2013
nella misura del 5 per cento dei valori medi dei prezzi  indicati  in
premessa.