Art. 3 
 
  1. I valori medi dei prezzi, le aliquote e la  misura  del  diritto
speciale di cui agli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973,  n.
762 e successive modificazioni  da  applicare  per  l'anno  2013  sui
lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero,
vengono fissati nell'importo e nella  misura  per  ciascuno  indicati
nell'allegato  A  al  presente  decreto,  di  cui  costituisce  parte
integrante.