IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (di seguito decreto legislativo n. 28/2011), di attuazione della direttiva 2009/28/CE ed in particolare: l'art. 28, commi 1 e 2, il quale prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata, sono incentivati la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, stabilendone i criteri; l'art. 23, comma 3, il quale prevede condizioni ostative alla percezione degli incentivi per i soggetti che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» ed in particolare l'art. 4 riguardante detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, che proroga al 30 giugno 2013 le detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia»; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE» e successive modificazioni; Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 concernente la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 del predetto art. 1 della legge n. 296/2006, e successive modificazioni; Visto il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili, adottato ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2009/28/CE e trasmesso alla Commissione europea il 31 luglio 2010 che, in linea con gli impegni assunti in sede europea, indica le misure al 2020 per il raggiungimento dell'obiettivo del 17% di produzione energetica da fonti rinnovabili e un livello di consumi finali lordi nel limite di 133 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, evidenziando il ruolo che nel conseguimento dell'obiettivo e' attribuito alla produzione di energia termica da rinnovabili e all'efficienza energetica; Visto il Piano europeo di efficienza energetica 2011 - comunicazione 8 marzo 2011 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - che, nel confermare il ruolo centrale dell'efficienza energetica per il conseguimento degli obiettivi della strategia «Europa 2020», segnala la necessita', per i Paesi europei, di un impegno rafforzato per raggiungere gli obiettivi di efficienza al 2020; Visto il Piano di azione italiano per l'efficienza energetica 2011 che fornisce lo stato di avanzamento al 2010 nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica definiti nel precedente Piano di azione del 2007 e indica le aree in cui intervenire per conseguire gli obiettivi al 2016 e al 2020; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 20 luglio 2004 «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che l'11 settembre 2012 il Parlamento europeo ha approvato la nuova direttiva europea sull'efficienza energetica che riprende le indicazioni del Piano europeo di efficienza energetica 2011 e formula specifiche disposizioni per la promozione dell'efficienza energetica, attribuendo un ruolo importante alla riqualificazione energetica degli immobili pubblici ed agli acquisti pubblici di apparecchiature ad alta efficienza energetica; Ritenuto che le diagnosi e le certificazioni energetiche siano un valido strumento per assicurare l'efficacia e la sostenibilita' finanziaria degli interventi di cui al presente decreto; Considerata la necessita' di assicurare coerenza al sistema degli incentivi, raccordando, in particolare, la disciplina dei contributi di cui al presente decreto con quella delle detrazioni fiscali di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge del 27 dicembre 2007, n. 296, e dei certificati bianchi; Considerata la semplificazione procedurale adottata con l'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e con l'art. 31 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in merito alla certificazione energetica per l'accesso alle detrazioni fiscali di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2007, n. 296; Considerato che, in base all'art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011, l'incentivo e' commisurato all'energia termica prodotta da fonti rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli interventi e puo' essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione ed i contributi in conto interesse; Considerato che le pubbliche amministrazioni non possono avvalersi delle detrazioni fiscali e che, per tali soggetti, risulta complesso l'accesso al sistema incentivante dei certificati bianchi; Considerata necessaria una fase di prima applicazione e di monitoraggio dei risultati e delle risposte ottenute con il nuovo regime di incentivi oggetto del presente decreto, al fine di determinare i contingenti per ciascuna applicazione di cui all'art. 28, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 28/2011; Ritenuto di definire il perimetro degli interventi oggetto degli incentivi disposti dal presente decreto in modo da creare uno strumento unico ed omogeneo, nonche' di maggiore efficacia, per tutti gli interventi di produzione di energia termica rinnovabile e da evitare sovrapposizioni con gli interventi per l'efficienza energetica negli edifici che possono essere oggetto delle detrazioni fiscali, anche al fine di ridurre il costo gestionale e dei controlli e l'onere ricadente sulle tariffe del gas naturale; Ritenuto che i successivi decreti di aggiornamento previsti nel decreto legislativo n. 28/2011 potranno considerare un'eventuale modifica dell'ambito di applicazione del presente decreto, anche in considerazione dell'evoluzione della normativa sulle detrazioni fiscali; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 6 dicembre 2012; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. In attuazione dell'art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011, il presente decreto disciplina l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come di seguito definiti, realizzati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011. 2. Le misure di incentivazione di cui al presente decreto sono sottoposte ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, secondo i tempi indicati all'art. 28, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 28/2011. 3. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 200 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati o da realizzare da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento di cui al comma 2. 4. Trascorsi sessanta giorni dal raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata pari a 700 milioni di euro per incentivi riconosciuti ad interventi realizzati da parte di soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi di cui al presente decreto, da parte di tali soggetti, fino all'entrata in vigore dell'aggiornamento di cui al comma 2.