Art. 11 Adempimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas predispone il contratto tipo ai fini di cui all'art. 28, lettera e), comma 1, del decreto legislativo n. 28/2011. 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale, secondo criteri di degressivita' rispetto ai consumi. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita' attribuite ai sensi del presente decreto da GSE ed ENEA e non coperti dalle entrate previste all'art. 17 o da altre risorse, ivi compresi gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 7, comma 12 e art. 16, comma 2.