Art. 11
Adempimenti dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas predispone il
contratto tipo ai fini di cui all'art. 28, lettera e), comma 1, del
decreto legislativo n. 28/2011.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le
modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di
cui al presente decreto trovano copertura a valere sul gettito delle
componenti delle tariffe del gas naturale, secondo criteri di
degressivita' rispetto ai consumi.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede alla
copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita'
attribuite ai sensi del presente decreto da GSE ed ENEA e non coperti
dalle entrate previste all'art. 17 o da altre risorse, ivi compresi
gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 7, comma 12 e art. 16,
comma 2.