Art. 11 
 
 
                     Adempimenti dell'Autorita' 
                  per l'energia elettrica e il gas 
 
  1.  Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  predispone  il
contratto tipo ai fini di cui all'art. 28, lettera e), comma  1,  del
decreto legislativo n. 28/2011. 
  2. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  definisce  le
modalita' con le quali le risorse per l'erogazione degli incentivi di
cui al presente decreto trovano copertura a valere sul gettito  delle
componenti  delle  tariffe  del  gas  naturale,  secondo  criteri  di
degressivita' rispetto ai consumi. 
  3. L'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  provvede  alla
copertura dei costi sostenuti  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
attribuite ai sensi del presente decreto da GSE ed ENEA e non coperti
dalle entrate previste all'art. 17 o da altre risorse,  ivi  compresi
gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 7, comma 12 e art.  16,
comma 2.