Art. 12
Cumulabilita'
1. L'incentivo puo' essere assegnato esclusivamente agli interventi
che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di
garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse.
Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi
sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale.
2. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non
statali cumulabili, l'incentivo previsto dal presente decreto e'
attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
vigente.