Art. 12 
 
 
                            Cumulabilita' 
 
  1. L'incentivo puo' essere assegnato esclusivamente agli interventi
che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i  fondi  di
garanzia, i fondi di rotazione e i  contributi  in  conto  interesse.
Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico,  tali  incentivi
sono cumulabili con gli incentivi in  conto  capitale,  nel  rispetto
della normativa comunitaria e nazionale. 
  2. Nei casi  di  interventi  beneficiari  di  altri  incentivi  non
statali cumulabili, l'incentivo  previsto  dal  presente  decreto  e'
attribuibile nel rispetto della  normativa  comunitaria  e  nazionale
vigente.