Art. 13 Monitoraggio e relazioni 1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza energetica di cui all'art. 1, comma 1, il GSE, in collaborazione con ENEA, dalla data di attivazione del portale di cui all'art. 7, comma 1, aggiorna con continuita' su di esso: a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate, ripartiti per tipologia di intervento, con i relativi parametri significativi, i dati statistici aggregati a livello nazionale e regionale e le conseguenti valutazioni relative all'energia prodotta o risparmiata e alle emissioni evitate di gas serra; b) il valore annuo di esborso per incentivi, il valore dei costi degli incentivi per intervento e cumulati nonche' le proiezioni cumulate del costo dell'incentivo negli anni di loro durata. 2. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, con il supporto specialistico di ENEA, predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle regioni una relazione sul funzionamento del sistema incentivante di cui al presente decreto. La relazione contiene fra l'altro informazioni sul numero delle domande pervenute, numero degli interventi realizzati, valore degli investimenti realizzati, entita' degli incentivi erogati e stima dell'onere previsto per gli anni futuri, risparmi di energia primaria realizzati e energia termica prodotta attraverso gli interventi nonche' le emissioni di gas serra evitate, evidenziando i costi evitati per forniture energetiche, entita' ed esiti dei controlli effettuati, distinti per tipologia d'intervento e regione. GSE condivide le banche dati, organizzate a livello regionale, con le regioni interessate e le rappresentanze di ANCI e UPI. 3. In attuazione dell'art. 40, comma 7 del decreto legislativo n. 28 del 2011, entro la fine del 2013 e successivamente ogni due anni l'ENEA sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno specifico programma biennale di monitoraggio concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la produzione di calore, nonche' lo stato e le prospettive delle tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica, con riguardo particolare alla disponibilita' di nuove opzioni tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e lungo periodo di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale residuo di fonti rinnovabili termiche e di efficienza energetica. Il consuntivo delle attivita' e dei costi sostenuti e' approvato dal Ministero dello sviluppo economico e trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'art. 40, comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.