Art. 13
Monitoraggio e relazioni
1. Al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di
produzione di energia termica da fonte rinnovabile e di efficienza
energetica di cui all'art. 1, comma 1, il GSE, in collaborazione con
ENEA, dalla data di attivazione del portale di cui all'art. 7, comma
1, aggiorna con continuita' su di esso:
a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo depositate,
ripartiti per tipologia di intervento, con i relativi parametri
significativi, i dati statistici aggregati a livello nazionale e
regionale e le conseguenti valutazioni relative all'energia prodotta
o risparmiata e alle emissioni evitate di gas serra;
b) il valore annuo di esborso per incentivi, il valore dei costi
degli incentivi per intervento e cumulati nonche' le proiezioni
cumulate del costo dell'incentivo negli anni di loro durata.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il GSE, con il supporto
specialistico di ENEA, predispone e trasmette al Ministero dello
sviluppo economico e alle regioni una relazione sul funzionamento del
sistema incentivante di cui al presente decreto. La relazione
contiene fra l'altro informazioni sul numero delle domande pervenute,
numero degli interventi realizzati, valore degli investimenti
realizzati, entita' degli incentivi erogati e stima dell'onere
previsto per gli anni futuri, risparmi di energia primaria realizzati
e energia termica prodotta attraverso gli interventi nonche' le
emissioni di gas serra evitate, evidenziando i costi evitati per
forniture energetiche, entita' ed esiti dei controlli effettuati,
distinti per tipologia d'intervento e regione. GSE condivide le
banche dati, organizzate a livello regionale, con le regioni
interessate e le rappresentanze di ANCI e UPI.
3. In attuazione dell'art. 40, comma 7 del decreto legislativo n.
28 del 2011, entro la fine del 2013 e successivamente ogni due anni
l'ENEA sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo
economico uno specifico programma biennale di monitoraggio
concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie per la
produzione di calore, nonche' lo stato e le prospettive delle
tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica, con
riguardo particolare alla disponibilita' di nuove opzioni
tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e lungo periodo
di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale residuo di fonti
rinnovabili termiche e di efficienza energetica. Il consuntivo delle
attivita' e dei costi sostenuti e' approvato dal Ministero dello
sviluppo economico e trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas ai fini dell'applicazione dell'art. 40, comma 8, del decreto
legislativo n. 28 del 2011, e al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.