Art. 13 
 
 
                      Monitoraggio e relazioni 
 
  1. Al fine di  monitorare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di
produzione di energia termica da fonte rinnovabile  e  di  efficienza
energetica di cui all'art. 1, comma 1, il GSE, in collaborazione  con
ENEA, dalla data di attivazione del portale di cui all'art. 7,  comma
1, aggiorna con continuita' su di esso: 
  a) i dati relativi alle richieste formali di incentivo  depositate,
ripartiti per tipologia  di  intervento,  con  i  relativi  parametri
significativi, i dati statistici  aggregati  a  livello  nazionale  e
regionale e le conseguenti valutazioni relative all'energia  prodotta
o risparmiata e alle emissioni evitate di gas serra; 
  b) il valore annuo di esborso per incentivi, il  valore  dei  costi
degli incentivi per  intervento  e  cumulati  nonche'  le  proiezioni
cumulate del costo dell'incentivo negli anni di loro durata. 
  2. Entro il 30  aprile  di  ogni  anno  il  GSE,  con  il  supporto
specialistico di ENEA, predispone  e  trasmette  al  Ministero  dello
sviluppo economico e alle regioni una relazione sul funzionamento del
sistema  incentivante  di  cui  al  presente  decreto.  La  relazione
contiene fra l'altro informazioni sul numero delle domande pervenute,
numero  degli  interventi  realizzati,  valore   degli   investimenti
realizzati,  entita'  degli  incentivi  erogati  e  stima  dell'onere
previsto per gli anni futuri, risparmi di energia primaria realizzati
e energia termica  prodotta  attraverso  gli  interventi  nonche'  le
emissioni di gas serra evitate,  evidenziando  i  costi  evitati  per
forniture energetiche, entita' ed  esiti  dei  controlli  effettuati,
distinti per tipologia  d'intervento  e  regione.  GSE  condivide  le
banche  dati,  organizzate  a  livello  regionale,  con  le   regioni
interessate e le rappresentanze di ANCI e UPI. 
  3. In attuazione dell'art. 40, comma 7 del decreto  legislativo  n.
28 del 2011, entro la fine del 2013 e successivamente ogni  due  anni
l'ENEA  sottopone  all'approvazione  del  Ministero  dello   sviluppo
economico  uno   specifico   programma   biennale   di   monitoraggio
concernente lo  stato  e  le  prospettive  delle  tecnologie  per  la
produzione di  calore,  nonche'  lo  stato  e  le  prospettive  delle
tecnologie  rilevanti  in  materia  di  efficienza  energetica,   con
riguardo   particolare   alla   disponibilita'   di   nuove   opzioni
tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e  lungo  periodo
di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale residuo di fonti
rinnovabili termiche e di efficienza energetica. Il consuntivo  delle
attivita' e dei costi sostenuti  e'  approvato  dal  Ministero  dello
sviluppo economico e trasmesso all'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas ai fini dell'applicazione dell'art. 40, comma 8, del decreto
legislativo n. 28 del 2011, e  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare.