Art. 14
Verifiche, controlli e sanzioni
1. Il GSE cura l'effettuazione dei controlli sugli interventi
incentivati per il tramite sia di verifiche documentali sia di
controlli in situ (ispezioni), al fine di accertarne la regolarita'
di realizzazione e gestione sulla base di un programma annuale, di
cui fornisce comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Le
attivita' di controllo possono essere effettuate attraverso il
supporto di ENEA, di soggetti concessionari di pubblico servizio e di
altri organi specializzati, attraverso un metodo a campione per un
totale non inferiore all'1 per cento delle richieste approvate.
2. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei
controlli di cui al comma 1 siano rilevanti ai fini dell'erogazione
degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la
decadenza degli incentivi nonche' il recupero delle somme gia'
erogate, e applica al soggetto responsabile le misure di cui all'art.
23, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, provvedendo, ai
sensi dell'art. 42 del medesimo decreto, a segnalare le istruttorie
alle autorita' competenti, ivi inclusa l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, ai fini dell'irrogazione delle eventuali
sanzioni.
3. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo
di cui all'art. 12, comma 1, per gli interventi di cui all'art. 4,
comma 2, il GSE trasmette i nominativi dei beneficiari e i dati
relativi all'intervento incentivato all'ENEA e all'Agenzia delle
entrate.