Art. 14 
 
 
                   Verifiche, controlli e sanzioni 
 
  1. Il GSE  cura  l'effettuazione  dei  controlli  sugli  interventi
incentivati per il  tramite  sia  di  verifiche  documentali  sia  di
controlli in situ (ispezioni), al fine di accertarne  la  regolarita'
di realizzazione e gestione sulla base di un  programma  annuale,  di
cui fornisce comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.  Le
attivita'  di  controllo  possono  essere  effettuate  attraverso  il
supporto di ENEA, di soggetti concessionari di pubblico servizio e di
altri organi specializzati, attraverso un metodo a  campione  per  un
totale non inferiore all'1 per cento delle richieste approvate. 
  2. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate  nell'ambito  dei
controlli di cui al comma 1 siano rilevanti ai  fini  dell'erogazione
degli incentivi, il GSE dispone il  rigetto  dell'istanza  ovvero  la
decadenza degli  incentivi  nonche'  il  recupero  delle  somme  gia'
erogate, e applica al soggetto responsabile le misure di cui all'art.
23, comma 3, del decreto  legislativo  n.  28/2011,  provvedendo,  ai
sensi dell'art. 42 del medesimo decreto, a segnalare  le  istruttorie
alle autorita' competenti,  ivi  inclusa  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas,  ai  fini  dell'irrogazione  delle   eventuali
sanzioni. 
  3. Al fine di garantire un efficace controllo del divieto di cumulo
di cui all'art. 12, comma 1, per gli interventi di  cui  all'art.  4,
comma 2, il GSE trasmette i  nominativi  dei  beneficiari  e  i  dati
relativi all'intervento  incentivato  all'ENEA  e  all'Agenzia  delle
entrate.