Art. 15
Diagnosi e certificazione energetica
1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma
1, lettera a), le richieste di incentivo devono essere corredate da
diagnosi energetica precedente l'intervento e da certificazione
energetica successiva. Nel caso di realizzazione di interventi di cui
all'art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere da a) a
c), quando l'intervento stesso e' realizzato su interi edifici con
impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare
maggiori o uguali a 100 kW, le richieste di incentivo devono essere
corredate da diagnosi energetica precedente l'intervento e da
certificazione energetica successiva.
2. La certificazione energetica degli edifici e' redatta nel
rispetto delle vigenti disposizioni nazionali o regionali, ove
presenti.
3. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione energetica
dalle amministrazioni pubbliche per gli adempimenti di cui al comma
1, nel rispetto di quanto indicato all'allegato III, sono incentivate
nella misura del cento per cento della spesa.
4. Le spese sostenute per la diagnosi e certificazione energetica
dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, per gli adempimenti di cui
al comma 1, nel rispetto di quanto indicato all'allegato III, sono
incentivate nella misura del cinquanta per cento della spesa.
5. L'incentivo di cui al comma 3 e al comma 4 non concorre alla
determinazione dell'incentivo complessivo nei limiti del valore
massimo erogabile.