Art. 15 
 
 
                Diagnosi e certificazione energetica 
 
  1. Nel caso di realizzazione di interventi di cui all'art. 4, comma
1, lettera a), le richieste di incentivo devono essere  corredate  da
diagnosi  energetica  precedente  l'intervento  e  da  certificazione
energetica successiva. Nel caso di realizzazione di interventi di cui
all'art. 4, comma 1, lettere da b) a d) e comma 2, lettere  da  a)  a
c), quando l'intervento stesso e' realizzato su  interi  edifici  con
impianti di riscaldamento di potenza  nominale  totale  del  focolare
maggiori o uguali a 100 kW, le richieste di incentivo  devono  essere
corredate  da  diagnosi  energetica  precedente  l'intervento  e   da
certificazione energetica successiva. 
  2. La  certificazione  energetica  degli  edifici  e'  redatta  nel
rispetto  delle  vigenti  disposizioni  nazionali  o  regionali,  ove
presenti. 
  3. Le spese sostenute per la diagnosi e  certificazione  energetica
dalle amministrazioni pubbliche per gli adempimenti di cui  al  comma
1, nel rispetto di quanto indicato all'allegato III, sono incentivate
nella misura del cento per cento della spesa. 
  4. Le spese sostenute per la diagnosi e  certificazione  energetica
dai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, per gli adempimenti  di  cui
al comma 1, nel rispetto di quanto indicato  all'allegato  III,  sono
incentivate nella misura del cinquanta per cento della spesa. 
  5. L'incentivo di cui al comma 3 e al comma  4  non  concorre  alla
determinazione  dell'incentivo  complessivo  nei  limiti  del  valore
massimo erogabile.