Art. 16
Misure di accompagnamento
1. Per favorire la definizione di interventi di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio privato, pubblico e segnatamente
dell'edilizia residenziale pubblica, il Ministero dello sviluppo
economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare definiscono, anche in collaborazione con altri enti ed
associazioni comprese le rappresentanze degli enti locali, specifiche
misure di accompagnamento e interventi di sensibilizzazione e
formazione, anche nell'ambito di programmi nazionali e interregionali
destinati alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica di cui sono titolari. Essi definiscono altresi', in
collaborazione con «Consip S.p.a.» e le regioni, modelli contrattuali
volontari tra enti proprietari ed inquilini che favoriscano il
ricorso al finanziamento tramite terzi per interventi incentivabili
ai sensi del presente decreto.
2. L'ENEA promuove la conoscenza delle opportunita' offerte dal
presente decreto e mette a disposizione dei soggetti destinatari
degli incentivi di cui al presente decreto, in coordinamento con le
regioni e gli enti locali e con la «Consip S.p.a.», gli strumenti
utili a sollecitare l'effettuazione degli interventi di
riqualificazione energetica, ivi inclusi modelli di diagnosi
energetica e di verifica e misurazione dei risultati ottenuti.
3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie
competenze, programmi di interventi incentivabili ai sensi del
presente decreto, eventualmente concorrendo anche al finanziamento
delle spese per la quota non sostenuta dagli incentivi statali,
secondo criteri di priorita' per interventi integrati di efficienza
energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica
e per la riqualificazione dell'edilizia sociale.
4. Al fine di favorire la diffusione degli impianti di
climatizzazione e scaldacqua utilizzanti pompe di calore elettriche e
al fine di consentire la riduzione delle emissioni inquinanti locali,
favorendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di cui al
decreto ministeriale del 15 marzo 2012, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas definisce tariffe elettriche specifiche
per l'utilizzo di tali impianti.