Art. 16 
 
 
                      Misure di accompagnamento 
 
  1. Per favorire la definizione di  interventi  di  riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio privato, pubblico  e  segnatamente
dell'edilizia residenziale  pubblica,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare definiscono, anche in collaborazione  con  altri  enti  ed
associazioni comprese le rappresentanze degli enti locali, specifiche
misure  di  accompagnamento  e  interventi  di  sensibilizzazione   e
formazione, anche nell'ambito di programmi nazionali e interregionali
destinati alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica di  cui  sono  titolari.  Essi  definiscono  altresi',  in
collaborazione con «Consip S.p.a.» e le regioni, modelli contrattuali
volontari tra  enti  proprietari  ed  inquilini  che  favoriscano  il
ricorso al finanziamento tramite terzi per  interventi  incentivabili
ai sensi del presente decreto. 
  2. L'ENEA promuove la conoscenza  delle  opportunita'  offerte  dal
presente decreto e mette  a  disposizione  dei  soggetti  destinatari
degli incentivi di cui al presente decreto, in coordinamento  con  le
regioni e gli enti locali e con la  «Consip  S.p.a.»,  gli  strumenti
utili   a   sollecitare   l'effettuazione   degli    interventi    di
riqualificazione  energetica,  ivi  inclusi   modelli   di   diagnosi
energetica e di verifica e misurazione dei risultati ottenuti. 
  3. Le regioni e gli enti locali promuovono, ciascuno per le proprie
competenze,  programmi  di  interventi  incentivabili  ai  sensi  del
presente decreto, eventualmente concorrendo  anche  al  finanziamento
delle spese per la  quota  non  sostenuta  dagli  incentivi  statali,
secondo criteri di priorita' per interventi integrati  di  efficienza
energetica e produzione di energia rinnovabile nell'edilizia pubblica
e per la riqualificazione dell'edilizia sociale. 
  4.  Al  fine  di  favorire  la   diffusione   degli   impianti   di
climatizzazione e scaldacqua utilizzanti pompe di calore elettriche e
al fine di consentire la riduzione delle emissioni inquinanti locali,
favorendo al contempo il raggiungimento degli  obiettivi  di  cui  al
decreto  ministeriale  del  15  marzo  2012,  entro  novanta   giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   l'Autorita'   per
l'energia elettrica e il gas definisce tariffe elettriche  specifiche
per l'utilizzo di tali impianti.