Art. 17 
 
 
         Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti 
    per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto 
 
  1. Ai fini  della  copertura  delle  attivita'  svolte  dal  GSE  e
dall'ENEA in merito ai dati e alle informazioni fornite dai  soggetti
responsabili nonche' ai controlli sugli interventi e  in  generale  a
tutte  le  attivita'  gestionali,  amministrative,  di   verifica   e
controllo  finalizzate  all'erogazione  degli  incentivi  di  cui  al
presente decreto, il soggetto responsabile e' tenuto a  corrispondere
un corrispettivo pari all'1  per  cento  del  valore  del  contributo
totale spettante al medesimo soggetto, trattenuto come somma a valere
sulle  rate  annuali  cui  ha  diritto   il   soggetto   responsabile
dell'intervento, con un massimale pari a 150 €.