Art. 17
Corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti
per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto
1. Ai fini della copertura delle attivita' svolte dal GSE e
dall'ENEA in merito ai dati e alle informazioni fornite dai soggetti
responsabili nonche' ai controlli sugli interventi e in generale a
tutte le attivita' gestionali, amministrative, di verifica e
controllo finalizzate all'erogazione degli incentivi di cui al
presente decreto, il soggetto responsabile e' tenuto a corrispondere
un corrispettivo pari all'1 per cento del valore del contributo
totale spettante al medesimo soggetto, trattenuto come somma a valere
sulle rate annuali cui ha diritto il soggetto responsabile
dell'intervento, con un massimale pari a 150 €.