Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  valgono  le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  ai
provvedimenti attuativi e alle successive modifiche ed  integrazioni,
nonche' di cui ai decreti legislativi 3  marzo  2011,  n.  28,  e  30
maggio 2008, n. 115. Valgono inoltre le seguenti definizioni: 
  a) potenza termica nominale di un  impianto  termico:  somma  delle
potenze nominali, come dichiarate  dal  costruttore,  degli  impianti
oggetto dell'intervento. Valgono inoltre le  definizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,  art.
1, lettere q), r), s) e t); 
  b) interventi di piccole dimensioni di  incremento  dell'efficienza
energetica: interventi di cui all'art. 4, comma 1, che  soddisfano  i
requisiti previsti dall'allegato I; 
  c) intervento  di  piccole  dimensioni  di  produzione  di  energia
termica da fonti  rinnovabili  e  con  sistemi  ad  alta  efficienza:
interventi di installazione di impianti termici di  cui  all'art.  4,
comma 2, lettera a)  e  lettera  b),  con  potenza  termica  nominale
complessiva, con riferimento al singolo edificio, unita' immobiliare,
fabbricato rurale o serra, inferiore a 1000 kW. Per gli interventi di
cui all'art. 4, comma 2, lettera c), si intendono esclusivamente  gli
interventi di installazione di impianti solari termici con superficie
solare lorda inferiore a 1000 metri quadrati; 
  d)  superficie  solare  lorda:  superficie  totale  dei  collettori
solari; 
  e) interventi sull'involucro di edifici  esistenti:  interventi  su
edifici esistenti, parti di edifici esistenti  o  unita'  immobiliari
esistenti, riguardanti strutture opache verticali,  strutture  opache
orizzontali  (coperture,  anche  inclinate,  e  pavimenti),  finestre
comprensive  di  infissi,  strutture  tutte  delimitanti  il   volume
riscaldato,   installazione   di   sistemi   di    schermatura    e/o
ombreggiamento fissi e mobili, verso l'esterno e con  esposizione  da
Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O)  che  rispettano  i  requisiti  di  cui
all'allegato I del presente decreto; 
  f)  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
invernale: interventi  di  sostituzione,  integrale  o  parziale,  di
impianti  di  climatizzazione  invernale  con  impianti  di  cui   al
successivo art. 4 e contestuale messa a punto  ed  equilibratura  dei
sistemi di distribuzione, regolazione e controllo,  ed  introduzione,
nel caso  di  impianti  centralizzati  al  servizio  di  piu'  unita'
immobiliari, di un efficace sistema di contabilizzazione  individuale
dell'energia termica  utilizzata  e  conseguente  ripartizione  delle
spese; 
  g) edifici esistenti  e  fabbricati  rurali  esistenti:  edifici  e
fabbricati  rurali,  comprese  le  pertinenze,  iscritti  al  catasto
edilizio urbano o per i quali sia stata dichiarata la fine  lavori  e
sia stata presentata la richiesta di iscrizione al  catasto  edilizio
urbano antecedentemente alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto  o  per  i  quali  sia  stata  dichiarata  la   fine   lavori
antecedentemente alla data di emanazione del presente decreto  e  sia
stata  avviata  la  procedura  di  affidamento  dell'incarico  ad  un
professionista, la procedura di accatastamento dell'immobile in  data
antecedente   alla   data   di    presentazione    dell'istanza    di
incentivazione; 
  h) superficie utile: superficie  lorda  climatizzata,  misurata  al
netto delle murature esterne e al lordo delle pareti divisorie; 
  i) scheda-contratto: modello informatico di contratto riportante le
condizioni e le modalita' di accesso agli incentivi, redatto in  base
al contratto-tipo di cui all'art. 28, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo n. 28/2011; 
  j) scheda-domanda: modello informatico  di  scheda  anagrafica  che
caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici ed i
soggetti coinvolti, resa  disponibile  dal  GSE  tramite  il  portale
Internet di cui all'art. 14,  comma  1  del  decreto  legislativo  n.
28/2011; 
  k) impegno di spesa  annua  cumulata:  sommatoria  degli  incentivi
annui che GSE si impegna a riconoscere, in  attuazione  del  presente
decreto, a  ognuno  dei  soggetti  ammessi.  Per  le  amministrazioni
pubbliche, la spesa annua cumulata  indicata  all'art.  1,  comma  3,
comprende  anche  le  risorse   impegnate   dal   GSE   prima   della
realizzazione dell'intervento, secondo la procedura di  cui  all'art.
7, comma 3; 
  l) tecnico abilitato:  soggetto  abilitato  alla  progettazione  di
edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad  esso  attribuite
dalla legislazione  vigente  ed  iscritto  agli  specifici  ordini  e
collegi professionali; 
  m) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto  le  spese  per
l'esecuzione degli interventi di cui al presente  decreto  e  che  ha
diritto all'incentivo e stipula il contratto con  il  GSE  per  mezzo
della scheda di cui alla  lettera  i);  puo'  operare  attraverso  un
soggetto  delegato,  di  cui  alla  successiva  lettera  n),  per  la
compilazione della scheda-domanda di cui alla lettera  j)  e  per  la
gestione dei rapporti contrattuali con il GSE; 
  n) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera, tramite
delega, per nome e per conto del soggetto  responsabile  sul  portale
predisposto dal GSE; puo' coincidere con il tecnico abilitato; 
  o) amministrazioni  pubbliche:  tutte  le  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e
trasformati dalle regioni; 
  p)  GSE:  «Gestore  dei  servizi   energetici   S.p.a.»,   soggetto
responsabile della  gestione  degli  incentivi  di  cui  al  presente
decreto; 
  q) esecuzione a regola d'arte: interventi  e  prestazioni  eseguite
e/o fornite secondo quanto previsto dalle vigenti normative  tecniche
in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite.