Art. 2
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le
definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ai
provvedimenti attuativi e alle successive modifiche ed integrazioni,
nonche' di cui ai decreti legislativi 3 marzo 2011, n. 28, e 30
maggio 2008, n. 115. Valgono inoltre le seguenti definizioni:
a) potenza termica nominale di un impianto termico: somma delle
potenze nominali, come dichiarate dal costruttore, degli impianti
oggetto dell'intervento. Valgono inoltre le definizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, art.
1, lettere q), r), s) e t);
b) interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza
energetica: interventi di cui all'art. 4, comma 1, che soddisfano i
requisiti previsti dall'allegato I;
c) intervento di piccole dimensioni di produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza:
interventi di installazione di impianti termici di cui all'art. 4,
comma 2, lettera a) e lettera b), con potenza termica nominale
complessiva, con riferimento al singolo edificio, unita' immobiliare,
fabbricato rurale o serra, inferiore a 1000 kW. Per gli interventi di
cui all'art. 4, comma 2, lettera c), si intendono esclusivamente gli
interventi di installazione di impianti solari termici con superficie
solare lorda inferiore a 1000 metri quadrati;
d) superficie solare lorda: superficie totale dei collettori
solari;
e) interventi sull'involucro di edifici esistenti: interventi su
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari
esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture, anche inclinate, e pavimenti), finestre
comprensive di infissi, strutture tutte delimitanti il volume
riscaldato, installazione di sistemi di schermatura e/o
ombreggiamento fissi e mobili, verso l'esterno e con esposizione da
Est-Sud-Est (ESE) a Ovest (O) che rispettano i requisiti di cui
all'allegato I del presente decreto;
f) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale: interventi di sostituzione, integrale o parziale, di
impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui al
successivo art. 4 e contestuale messa a punto ed equilibratura dei
sistemi di distribuzione, regolazione e controllo, ed introduzione,
nel caso di impianti centralizzati al servizio di piu' unita'
immobiliari, di un efficace sistema di contabilizzazione individuale
dell'energia termica utilizzata e conseguente ripartizione delle
spese;
g) edifici esistenti e fabbricati rurali esistenti: edifici e
fabbricati rurali, comprese le pertinenze, iscritti al catasto
edilizio urbano o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori e
sia stata presentata la richiesta di iscrizione al catasto edilizio
urbano antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto o per i quali sia stata dichiarata la fine lavori
antecedentemente alla data di emanazione del presente decreto e sia
stata avviata la procedura di affidamento dell'incarico ad un
professionista, la procedura di accatastamento dell'immobile in data
antecedente alla data di presentazione dell'istanza di
incentivazione;
h) superficie utile: superficie lorda climatizzata, misurata al
netto delle murature esterne e al lordo delle pareti divisorie;
i) scheda-contratto: modello informatico di contratto riportante le
condizioni e le modalita' di accesso agli incentivi, redatto in base
al contratto-tipo di cui all'art. 28, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo n. 28/2011;
j) scheda-domanda: modello informatico di scheda anagrafica che
caratterizza tecnicamente gli interventi realizzati, gli edifici ed i
soggetti coinvolti, resa disponibile dal GSE tramite il portale
Internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n.
28/2011;
k) impegno di spesa annua cumulata: sommatoria degli incentivi
annui che GSE si impegna a riconoscere, in attuazione del presente
decreto, a ognuno dei soggetti ammessi. Per le amministrazioni
pubbliche, la spesa annua cumulata indicata all'art. 1, comma 3,
comprende anche le risorse impegnate dal GSE prima della
realizzazione dell'intervento, secondo la procedura di cui all'art.
7, comma 3;
l) tecnico abilitato: soggetto abilitato alla progettazione di
edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente ed iscritto agli specifici ordini e
collegi professionali;
m) soggetto responsabile: soggetto che ha sostenuto le spese per
l'esecuzione degli interventi di cui al presente decreto e che ha
diritto all'incentivo e stipula il contratto con il GSE per mezzo
della scheda di cui alla lettera i); puo' operare attraverso un
soggetto delegato, di cui alla successiva lettera n), per la
compilazione della scheda-domanda di cui alla lettera j) e per la
gestione dei rapporti contrattuali con il GSE;
n) soggetto delegato: persona fisica o giuridica che opera, tramite
delega, per nome e per conto del soggetto responsabile sul portale
predisposto dal GSE; puo' coincidere con il tecnico abilitato;
o) amministrazioni pubbliche: tutte le amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e
trasformati dalle regioni;
p) GSE: «Gestore dei servizi energetici S.p.a.», soggetto
responsabile della gestione degli incentivi di cui al presente
decreto;
q) esecuzione a regola d'arte: interventi e prestazioni eseguite
e/o fornite secondo quanto previsto dalle vigenti normative tecniche
in riferimento alle opere e/o prestazioni realizzate e/o fornite.