Art. 3 Soggetti ammessi 1. Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente decreto: a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o piu' degli interventi di cui all'art. 4; b) i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, relativamente alla realizzazione di uno o piu' degli interventi di cui all'art. 4, comma 2. 2. I soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'accesso agli incentivi, possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO.