Art. 3 
 
 
                          Soggetti ammessi 
 
  1. Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente decreto: 
  a) le amministrazioni pubbliche, relativamente  alla  realizzazione
di uno o piu' degli interventi di cui all'art. 4; 
  b) i soggetti privati, intesi come  persone  fisiche,  condomini  e
soggetti titolari  di  reddito  di  impresa  o  di  reddito  agrario,
relativamente alla realizzazione di uno o piu'  degli  interventi  di
cui all'art. 4, comma 2. 
  2. I soggetti  di  cui  al  comma  1,  ai  fini  dell'accesso  agli
incentivi,  possono  avvalersi  dello  strumento  del   finanziamento
tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un
servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO.