Art. 3
Soggetti ammessi
1. Sono ammessi agli incentivi previsti dal presente decreto:
a) le amministrazioni pubbliche, relativamente alla realizzazione
di uno o piu' degli interventi di cui all'art. 4;
b) i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e
soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario,
relativamente alla realizzazione di uno o piu' degli interventi di
cui all'art. 4, comma 2.
2. I soggetti di cui al comma 1, ai fini dell'accesso agli
incentivi, possono avvalersi dello strumento del finanziamento
tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un
servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO.