Art. 4 
 
 
                Tipologie di interventi incentivabili 
 
  1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo  le  modalita'  di
cui all'allegato I, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art.
5, i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica  in
edifici esistenti, parti di edifici esistenti  o  unita'  immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale,  dotati  di  impianto  di
climatizzazione: 
  a) isolamento termico di superfici  opache  delimitanti  il  volume
climatizzato; 
  b) sostituzione di  chiusure  trasparenti  comprensive  di  infissi
delimitanti il volume climatizzato; 
  c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale  esistenti
con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti  generatori  di
calore a condensazione; 
  d) installazione di sistemi di schermatura  e/o  ombreggiamento  di
chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi  o
mobili, non trasportabili. 
  2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo  le  modalita'  di
cui all'allegato  II,  ivi  comprese  le  spese  ammissibili  di  cui
all'art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione
di energia  termica  da  fonti  rinnovabili  e  di  sistemi  ad  alta
efficienza: 
  a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale  esistenti
con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di  calore,
elettriche o a gas, utilizzanti  energia  aerotermica,  geotermica  o
idrotermica; 
  b) sostituzione di  impianti  di  climatizzazione  invernale  o  di
riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti
con impianti di climatizzazione invernale  dotati  di  generatore  di
calore alimentato da biomassa; 
  c) installazione di collettori solari  termici,  anche  abbinati  a
sistemi di solar cooling; 
  d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a  pompa  di
calore. 
  3.  Gli  interventi  realizzati  ai  fini  dell'assolvimento  degli
obblighi di cui  all'art.  11  del  decreto  legislativo  n.  28/2011
accedono agli incentivi previsti al  presente  decreto  limitatamente
alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto  dei  medesimi
obblighi.