Art. 4
Tipologie di interventi incentivabili
1. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita' di
cui all'allegato I, ivi comprese le spese ammissibili di cui all'art.
5, i seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari
esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di
climatizzazione:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume
climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi
delimitanti il volume climatizzato;
c) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di
calore a condensazione;
d) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di
chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o
mobili, non trasportabili.
2. Sono incentivabili, alle condizioni e secondo le modalita' di
cui all'allegato II, ivi comprese le spese ammissibili di cui
all'art. 5, i seguenti interventi di piccole dimensioni di produzione
di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta
efficienza:
a) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti
con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore,
elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o
idrotermica;
b) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di
riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti
con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di
calore alimentato da biomassa;
c) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a
sistemi di solar cooling;
d) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di
calore.
3. Gli interventi realizzati ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2011
accedono agli incentivi previsti al presente decreto limitatamente
alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi
obblighi.