Art. 5
Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo
1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art. 4, concorrono
alla determinazione delle spese ammissibili ai fini dell'incentivo
quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca
un costo:
a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione di
acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling,
alla climatizzazione estiva:
smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o
totale. Fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte
degli impianti organicamente collegati alle utenze;
b) per gli interventi impiantistici concernenti la
climatizzazione invernale:
smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di
tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la
sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione
invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti
nonche' i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli interventi
ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di
calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione,
sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e
regolazione, sui sistemi di estrazione ed alimentazione dei
combustibili nonche' sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese
tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino
lo scambio termico con il sottosuolo;
c) per gli interventi finalizzati alla riduzione della
trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro
edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie:
i. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il
miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti;
ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari
alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle
preesistenti realizzate contestualmente alle opere di cui al punto
i), per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle
strutture esistenti;
iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove
coerente con gli strumenti urbanistici vigenti;
d) per gli interventi finalizzati alla riduzione della
trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali
porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di
infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento
integrati nell'infisso stesso:
i. fornitura e messa in opera di nuove chiusure apribili o
assimilabili;
ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;
e) per gli interventi che comportino la riduzione
dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo:
i. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature
solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
ii. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di
regolazione e controllo;
f) prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli
interventi di cui alle lettere da a) a e) e per la redazione di
diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica
relativi agli edifici oggetto degli interventi, come specificato
all'art. 15.