Art. 5 
 
 
        Spese ammissibili ai fini del calcolo dell'incentivo 
 
  1. Per gli interventi incentivabili di cui all'art.  4,  concorrono
alla determinazione delle spese ammissibili  ai  fini  dell'incentivo
quelle di seguito elencate, comprensive di IVA, dove essa costituisca
un costo: 
    a) per gli interventi impiantistici concernenti la produzione  di
acqua calda, anche se destinata, con  la  tecnologia  solar  cooling,
alla climatizzazione estiva: 
      smontaggio e dismissione dell'impianto  esistente,  parziale  o
totale. Fornitura  e  posa  in  opera  di  tutte  le  apparecchiature
termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonche' delle opere
idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola  d'arte
degli impianti organicamente collegati alle utenze; 
    b)   per   gli   interventi    impiantistici    concernenti    la
climatizzazione invernale: 
      smontaggio  e  dismissione  dell'impianto  di   climatizzazione
invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera  di
tutte  le  apparecchiature  termiche,   meccaniche,   elettriche   ed
elettroniche, delle opere idrauliche  e  murarie  necessarie  per  la
sostituzione,  a  regola  d'arte,  di  impianti  di   climatizzazione
invernale o di  produzione  di  acqua  calda  sanitaria  preesistenti
nonche' i sistemi di contabilizzazione individuale. Negli  interventi
ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al  generatore  di
calore, anche gli eventuali interventi sulla rete  di  distribuzione,
sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e
regolazione,  sui  sistemi  di  estrazione   ed   alimentazione   dei
combustibili nonche' sui sistemi di emissione. Sono inoltre  comprese
tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che  utilizzino
lo scambio termico con il sottosuolo; 
    c)  per  gli  interventi   finalizzati   alla   riduzione   della
trasmittanza termica degli elementi  opachi  costituenti  l'involucro
edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie: 
      i. fornitura e messa in opera  di  materiale  coibente  per  il
miglioramento  delle   caratteristiche   termiche   delle   strutture
esistenti; 
      ii. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, necessari
alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle
preesistenti realizzate contestualmente alle opere di  cui  al  punto
i),  per  il  miglioramento  delle  caratteristiche  termiche   delle
strutture esistenti; 
      iii. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo, ove
coerente con gli strumenti urbanistici vigenti; 
    d)  per  gli  interventi   finalizzati   alla   riduzione   della
trasmittanza termica U di chiusure  apribili  o  assimilabili,  quali
porte, finestre e vetrine, anche  se  non  apribili,  comprensive  di
infissi e di eventuali  sistemi  di  schermatura  e/o  ombreggiamento
integrati nell'infisso stesso: 
      i. fornitura e messa in opera  di  nuove  chiusure  apribili  o
assimilabili; 
      ii. miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti
vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni; 
    e)   per   gli   interventi   che   comportino    la    riduzione
dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo: 
      i. fornitura e messa in opera di  tende  tecniche,  schermature
solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili; 
      ii. fornitura e messa in  opera  di  meccanismi  automatici  di
regolazione e controllo; 
    f) prestazioni professionali connesse  alla  realizzazione  degli
interventi di cui alle lettere da a) a  e)  e  per  la  redazione  di
diagnosi energetiche e  di  attestati  di  certificazione  energetica
relativi agli edifici  oggetto  degli  interventi,  come  specificato
all'art. 15.