Art. 7
Procedura di accesso agli incentivi
1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto,
il soggetto responsabile presenta domanda al GSE attraverso la
scheda-domanda, resa disponibile dallo stesso GSE tramite il portale
Internet di cui all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n.
28/2011.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la domanda di cui al
comma 1 e' presentata entro sessanta giorni dalla data di
effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori, ovvero
entro i sessanta giorni successivi alla data in cui e' resa
disponibile sul portare del GSE la scheda-domanda di cui al comma 1,
pena la non ammissibilita' ai medesimi incentivi.
3. Le amministrazioni pubbliche, in alternativa alla procedura di
accesso diretto agli incentivi previsti al comma 2, possono
presentare la domanda al GSE, attraverso una scheda domanda a
preventivo, gia' all'atto della definizione del contratto di
rendimento energetico con la ESCO o della convenzione con «Consip
S.p.a.» o con la centrale di acquisti regionale per l'affidamento del
servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei
sistemi interessati. In tal caso, alla domanda e' allegata, oltre a
quanto previsto dal comma 6, con riferimento all'intervento da
eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed
immediatamente esecutivo. Tale domanda e' firmata dal soggetto
responsabile e deve contenere l'impegno ad eseguire i lavori nei
termini temporali previsti dal contratto. In particolare, a pena di
decadenza al diritto alla prenotazione dell'incentivo, il soggetto
responsabile deve:
a) entro sessanta giorni dalla data di accettazione della
prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti
l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;
b) entro dodici mesi dalla data di accettazione della
prenotazione dell'intervento previsto, comunicata dal GSE, presentare
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che attesti la
conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.
Se la domanda e' accettata, il GSE procede ad impegnare a favore
del richiedente la somma corrispondente all'incentivo spettante al
momento della presentazione della dichiarazione di cui alla lettera
a), fermo restando che l'effettiva erogazione degli incentivi
avverra' ad intervento effettuato come previsto al comma 6. Alla
procedura d'accesso di cui al presente comma, e' riservato un
contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al
50% di quanto previsto all'art. 1, comma 3; il GSE accetta le domande
presentate fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento
di tale contingente di spesa e provvede a dare evidenza separata sul
proprio sito Internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.
4. Gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) che
prevedano una potenza termica nominale complessiva, con riferimento
al singolo edificio, unita' immobiliare, fabbricato rurale o serra,
maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, accedono ai
meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa
iscrizione in appositi registri, secondo le modalita' di cui
all'allegato IV. Alla procedura d'accesso di cui al presente comma,
e' riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non
superiore a 7 milioni di euro per i soggetti di cui all'art. 1, comma
3 e non superiore a 23 milioni per i soggetti di cui all'art. 1,
comma 4, ove disponibili alla data di pubblicazione del bando di cui
all'allegato IV.
5. La domanda di cui al comma 1 indica in modo chiaro il tipo di
intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per
la realizzazione dell'intervento ed e' firmata dal soggetto
responsabile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, accompagnata, ove richiesto, da copia di un
documento di identita' in corso di validita' dello stesso.
6. Il soggetto responsabile, attraverso la scheda-domanda, fornisce
informazioni su uno o piu' dei seguenti documenti, che potranno
essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo o elettronico, in
base a quanto richiesto per ciascun tipo di intervento dagli allegati
1 e 2 e secondo le modalita' applicative di cui all'art. 8, comma 2:
a) attestato di certificazione energetica, ove previsto ai sensi
dell'art. 15, comma 1, redatto secondo quanto definito nel decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed
integrazioni, ovvero attestati di certificazione redatti in
conformita' a procedure e sistemi di certificazione regionali
vigenti, ove presenti;
b) schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature
installate, come fornite dal produttore, dalle quali risulti
l'osservanza dei requisiti prescritti;
c) asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il corretto
dimensionamento del generatore di calore nonche' la rispondenza
dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali
indicati negli allegati del presente decreto. Per gli interventi di
cui all'art. 4, comma 1, lettera a), tale asseverazione puo' essere
compresa nell'ambito di quella resa dal direttore lavori sulla
conformita' al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi
dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di interventi di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere da a) a c), con
potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW o superficie
solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati, nonche' all'art.
4, comma 2, lettera d), l'asseverazione puo' essere sostituita da una
dichiarazione del soggetto responsabile, corredata da una
certificazione dei produttori degli elementi impiegati, che attesti
il rispetto dei requisiti minimi, relativi allo specifico intervento,
come descritti negli allegati al presente decreto;
d) fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto
della richiesta d'incentivazione e relative ricevute di bonifici
bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la
causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e
il codice fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto a favore
del quale il bonifico e' effettuato. La somma degli importi deve
corrispondere alla spesa totale consuntivata, come indicata nella
domanda di ammissione di cui al comma 1;
e) diagnosi energetica, ove prevista, redatta ai sensi dell'art.
15, comma 1;
f) ove il soggetto responsabile acceda alla procedura di
incentivazione attraverso proprio delegato: delega firmata dal
soggetto responsabile;
g) ove il soggetto responsabile sia una ESCO, copia dell'accordo
contrattuale recante l'eventuale avvenuto finanziamento tramite terzi
ovvero copia del contratto di rendimento energetico da cui sia
possibile evincere le spese sostenute dalla ESCO per gli interventi
di efficienza energetica;
h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, di non incorrere nel divieto di cumulo di cui all'art.
12, comma 1, del presente decreto. Nell'ambito di tale dichiarazione
sostitutiva, il soggetto responsabile e' tenuto altresi' a dichiarare
eventuali incentivi aggiuntivi percepiti, a impegnarsi a non
richiedere o percepire, successivamente alla sottoscrizione della
scheda contratto di cui al comma 6, alcun ulteriore incentivo non
cumulabile con quelli di cui e' beneficiario e a rendersi disponibile
ai controlli di cui all'art. 14;
i) ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto;
j) dichiarazione di conformita' dell'impianto, ove prevista, ai
sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37, redatta da un installatore avente i requisiti
professionali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 28/2011;
k) certificato del corretto smaltimento degli impianti oggetto di
sostituzione e smaltimento, ove previsto;
l) certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei
livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del fattore
premiante, distinto per tipologia installata, ove previsto.
Nel caso di amministrazione pubbliche che optano per il sistema di
accesso indicato al comma 3, i dati consuntivi sopra citati sono da
intendersi come massimali a preventivo, fermo restando che al termine
dell'opera dovra' essere presentata la scheda-domanda relativa
all'intervento come realizzato, fornendo tutti i corrispondenti dati
a consuntivo.
7. I dati inseriti nella scheda-domanda di cui al comma 1 sono
sottoposti ad una prima verifica, in forma automatica, di rispondenza
ai requisiti minimi per gli interventi, specificati negli allegati al
presente decreto, e di congruita' dei costi dell'intervento. In caso
di esito negativo di tale verifica, la domanda e' respinta, dando
comunicazione delle motivazioni al soggetto responsabile. In ogni
caso, resta ferma la possibilita' delle verifiche di cui all'art. 14.
8. A completamento della procedura di cui ai commi 1, 2, 6 e 7, e'
resa disponibile al soggetto responsabile la scheda contratto di cui
all'art. 2, comma 1, lettera i). Il soggetto responsabile prende
visione delle condizioni contenute nella scheda contratto e, previa
accettazione informatica della stessa, accede al regime incentivante.
Il soggetto responsabile ottiene copia informatica della scheda
contratto contenente il codice identificativo dell'intervento
effettuato, utile per i successivi contatti con il GSE. La scheda
contratto e' firmata dal soggetto responsabile, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed e'
accompagnata, ove richiesto, da copia di un documento di identita' in
corso di validita' dello stesso.
9. L'incentivo di cui all'art. 6 e' corrisposto dal GSE secondo le
modalita' e tempistiche stabilite nelle regole applicative di cui
all'art. 8, comma 2 e richiamate nella scheda contratto di cui al
comma 5.
10. Il GSE aggiorna con continuita' sul portale di cui al comma 1,
il contatore riportante l'impegno di spesa annua cumulata raggiunta
per l'erogazione degli incentivi di cui al presente decreto.
11. Al fine di facilitare l'accesso delle amministrazioni pubbliche
all'incentivo di cui al presente decreto, il GSE, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e
sulla base dei contratti tipo di cui al comma 12, predispone e
pubblica sul proprio portale un elenco di ESCO interessate alla loro
implementazione, ai fini della realizzazione e del finanziamento
degli interventi incentivabili ai sensi dell'art. 4. L'iscrizione a
tale elenco, aggiornato su base trimestrale, e' volontaria e aperta a
tutti gli interessati. Questi dovranno fornire al GSE, al fine della
pubblicazione, tutte le informazioni per una completa e corretta
informativa alle amministrazioni, quali, a titolo di esempio non
esclusivo, sede legale e sedi operative, capitale sociale, strutture
operative ed ambito territoriale di operativita', esperienze maturate
nel settore specifico e referenze per lavori gia' svolti,
impegnandosi altresi' ad informare tempestivamente il GSE di ogni
eventuale variazione.
12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto «Consip S.p.a.» e le regioni, anche con il coinvolgimento
dell'ANCI, tenuto conto delle norme tecniche di cui all'art. 16 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sviluppano congiuntamente
contratti tipo di rendimento energetico, tra le amministrazioni
pubbliche, le ESCO e gli enti finanziatori al fine di facilitare
l'accesso agli incentivi per l'efficienza energetica e la produzione
di calore da fonti rinnovabili. Per tale adempimento «Consip S.p.a.»
puo' avvalersi del supporto tecnico dell'ENEA. Tali modelli
contrattuali sono resi disponibili anche dal GSE sul proprio portale.