Art. 8
Adempimenti a carico del GSE
1. Il GSE e' responsabile dell'attuazione e della gestione del
sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del
presente decreto.
2. Il GSE provvede all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca
degli incentivi secondo modalita' e tempistiche specificate in
apposite regole applicative, pubblicate dal GSE entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche, ai sensi dell'art.
42 del decreto legislativo n. 28/2011, segnala alle autorita'
competenti, ivi inclusa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
gli esiti delle istruttorie per l'eventuale applicazione delle
sanzioni nelle loro competenze, nel rispetto dell'art. 14.
Nell'esecuzione di questa attivita' i funzionari del GSE, o i
soggetti da questo preposti, rivestono la qualifica di pubblico
ufficiale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi precedenti e
per la completa attuazione del presente decreto, il GSE puo'
avvalersi, oltre che delle societa' da esso controllate, anche di
altre societa' e/o enti di comprovata esperienza e si avvale, tramite
apposite convenzioni, di ENEA per le attivita' di cui all'art. 9 e
del CTI per le attivita' di cui al comma 5.
5. Il GSE, entro un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI e le regioni,
le linee guida per l'installazione di contatori termici per la
contabilizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi
all'energia termica prodotta. Le suddette linee guida, sentite le
regioni, saranno impiegate ai fini dell'applicazione di un sistema di
contabilizzazione del calore nelle successive revisioni del presente
decreto, come previste all'art. 1, comma 2.
6. Il GSE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, fornisce all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas gli
elementi per la definizione della scheda-contratto di cui all'art.
28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/2011.
7. Il GSE pubblica la «scheda-domanda» di cui all'art. 7, comma 1,
entro i trenta giorni successivi alla predisposizione dei contenuti
tecnici da parte di ENEA e comunque entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
8. Il GSE predispone, con supporto specialistico di ENEA, la
relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante secondo
quanto previsto dall'art. 13, comma 2.