Art. 8 Adempimenti a carico del GSE 1. Il GSE e' responsabile dell'attuazione e della gestione del sistema di incentivazione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. 2. Il GSE provvede all'assegnazione, all'erogazione, alla revoca degli incentivi secondo modalita' e tempistiche specificate in apposite regole applicative, pubblicate dal GSE entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 3. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, segnala alle autorita' competenti, ivi inclusa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, gli esiti delle istruttorie per l'eventuale applicazione delle sanzioni nelle loro competenze, nel rispetto dell'art. 14. Nell'esecuzione di questa attivita' i funzionari del GSE, o i soggetti da questo preposti, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. 4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi precedenti e per la completa attuazione del presente decreto, il GSE puo' avvalersi, oltre che delle societa' da esso controllate, anche di altre societa' e/o enti di comprovata esperienza e si avvale, tramite apposite convenzioni, di ENEA per le attivita' di cui all'art. 9 e del CTI per le attivita' di cui al comma 5. 5. Il GSE, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI e le regioni, le linee guida per l'installazione di contatori termici per la contabilizzazione e la trasmissione telematica dei dati relativi all'energia termica prodotta. Le suddette linee guida, sentite le regioni, saranno impiegate ai fini dell'applicazione di un sistema di contabilizzazione del calore nelle successive revisioni del presente decreto, come previste all'art. 1, comma 2. 6. Il GSE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fornisce all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas gli elementi per la definizione della scheda-contratto di cui all'art. 28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/2011. 7. Il GSE pubblica la «scheda-domanda» di cui all'art. 7, comma 1, entro i trenta giorni successivi alla predisposizione dei contenuti tecnici da parte di ENEA e comunque entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 8. Il GSE predispone, con supporto specialistico di ENEA, la relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2.