Art. 8 
 
 
                    Adempimenti a carico del GSE 
 
  1. Il GSE e' responsabile  dell'attuazione  e  della  gestione  del
sistema  di  incentivazione  nel  rispetto  delle  disposizioni   del
presente decreto. 
  2. Il GSE provvede all'assegnazione,  all'erogazione,  alla  revoca
degli  incentivi  secondo  modalita'  e  tempistiche  specificate  in
apposite regole applicative, pubblicate dal GSE entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Il GSE cura l'effettuazione delle verifiche, ai sensi  dell'art.
42  del  decreto  legislativo  n.  28/2011,  segnala  alle  autorita'
competenti, ivi inclusa l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
gli  esiti  delle  istruttorie  per  l'eventuale  applicazione  delle
sanzioni  nelle  loro  competenze,   nel   rispetto   dell'art.   14.
Nell'esecuzione di  questa  attivita'  i  funzionari  del  GSE,  o  i
soggetti da questo  preposti,  rivestono  la  qualifica  di  pubblico
ufficiale. 
  4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi precedenti  e
per  la  completa  attuazione  del  presente  decreto,  il  GSE  puo'
avvalersi, oltre che delle societa' da  esso  controllate,  anche  di
altre societa' e/o enti di comprovata esperienza e si avvale, tramite
apposite convenzioni, di ENEA per le attivita' di cui  all'art.  9  e
del CTI per le attivita' di cui al comma 5. 
  5. Il GSE, entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, predispone, anche in collaborazione con il CTI e le regioni,
le linee guida  per  l'installazione  di  contatori  termici  per  la
contabilizzazione e la  trasmissione  telematica  dei  dati  relativi
all'energia termica prodotta. Le suddette  linee  guida,  sentite  le
regioni, saranno impiegate ai fini dell'applicazione di un sistema di
contabilizzazione del calore nelle successive revisioni del  presente
decreto, come previste all'art. 1, comma 2. 
  6. Il GSE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto, fornisce all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  gli
elementi per la definizione della scheda-contratto  di  cui  all'art.
28, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 28/2011. 
  7. Il GSE pubblica la «scheda-domanda» di cui all'art. 7, comma  1,
entro i trenta giorni successivi alla predisposizione  dei  contenuti
tecnici  da  parte  di  ENEA  e  comunque   entro   sessanta   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  8. Il GSE  predispone,  con  supporto  specialistico  di  ENEA,  la
relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante  secondo
quanto previsto dall'art. 13, comma 2.