Art. 9
Adempimenti a carico dell'Unita' tecnica
per l'efficienza energetica dell'ENEA
1. ENEA in qualita' di organismo tecnico e' chiamato, ai sensi
della convenzione con il GSE, di cui all'art. 8, comma 4, a svolgere
i seguenti adempimenti:
a) entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, predispone i contenuti tecnici del portale e della
scheda-domanda dedicati all'attuazione del presente decreto,
comprendenti i controlli automatici, tecnici e amministrativi di
congruenza e compatibilita', di cui all'art. 7, commi 1 e 2, e ai
successivi allegati, ivi inclusi esempi di compilazione documentale,
la modulistica necessaria allo svolgimento completo delle procedure
di accesso agli incentivi nonche' le sezioni tematiche informative
(fonti rinnovabili, efficienza energetica), giuridiche e
amministrative di ausilio a tutti soggetti interessati, compresi
esempi di compilazione documentale;
b) conformemente all'art. 8, comma 3, partecipa all'attuazione
delle verifiche per le attivita' tecnico-amministrative relative
all'art. 14, comma 1, compreso il supporto specialistico al GSE nel
rapporto con i soggetti responsabili volto alla richiesta di
chiarimenti e di documentazione integrativa;
c) fornisce al GSE informazioni necessarie per la gestione delle
procedure inerenti l'attuazione del sistema di incentivazione di cui
al comma 1 dell'art. 8, tra cui l'evidenza di anomalie, le
difformita' e quanto altro si riscontri nelle richieste di incentivo,
significativo per l'erogazione o la revoca dello stesso;
d) fornisce supporto specialistico al GSE per le funzioni di
monitoraggio dell'attivita' di incentivazione;
e) svolge, in supporto al GSE, parte dei controlli in situ
(ispezioni) mirati e a campione come previsto dall'art. 14, comma 1;
f) fornisce il supporto specialistico al GSE per la predisposizione
della relazione annuale sul funzionamento del sistema incentivante
secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2;
g) in collaborazione con le regioni e il CTI, predispone:
i. entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un modello di diagnosi energetica di alta qualita',
specifico per gli edifici, per gli adempimenti di cui al comma 1,
nelle modalita' previste dalle norme tecniche UNI vigenti;
ii. le metodologie per determinare energia prodotta o risparmiata
con la realizzazione degli interventi a partire dai dati depositati
con la richiesta formale di incentivo dal soggetto interessato.