Art. 9 
 
 
              Adempimenti a carico dell'Unita' tecnica 
                per l'efficienza energetica dell'ENEA 
 
  1. ENEA in qualita' di organismo  tecnico  e'  chiamato,  ai  sensi
della convenzione con il GSE, di cui all'art. 8, comma 4, a  svolgere
i seguenti adempimenti: 
  a) entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto,  predispone  i  contenuti  tecnici  del  portale   e   della
scheda-domanda  dedicati   all'attuazione   del   presente   decreto,
comprendenti i controlli  automatici,  tecnici  e  amministrativi  di
congruenza e compatibilita', di cui all'art. 7, commi 1  e  2,  e  ai
successivi allegati, ivi inclusi esempi di compilazione  documentale,
la modulistica necessaria allo svolgimento completo  delle  procedure
di accesso agli incentivi nonche' le  sezioni  tematiche  informative
(fonti   rinnovabili,   efficienza    energetica),    giuridiche    e
amministrative di ausilio  a  tutti  soggetti  interessati,  compresi
esempi di compilazione documentale; 
  b) conformemente all'art.  8,  comma  3,  partecipa  all'attuazione
delle verifiche  per  le  attivita'  tecnico-amministrative  relative
all'art. 14, comma 1, compreso il supporto specialistico al  GSE  nel
rapporto  con  i  soggetti  responsabili  volto  alla  richiesta   di
chiarimenti e di documentazione integrativa; 
  c) fornisce al GSE informazioni necessarie per  la  gestione  delle
procedure inerenti l'attuazione del sistema di incentivazione di  cui
al  comma  1  dell'art.  8,  tra  cui  l'evidenza  di  anomalie,   le
difformita' e quanto altro si riscontri nelle richieste di incentivo,
significativo per l'erogazione o la revoca dello stesso; 
  d) fornisce supporto  specialistico  al  GSE  per  le  funzioni  di
monitoraggio dell'attivita' di incentivazione; 
  e) svolge,  in  supporto  al  GSE,  parte  dei  controlli  in  situ
(ispezioni) mirati e a campione come previsto dall'art. 14, comma 1; 
  f) fornisce il supporto specialistico al GSE per la predisposizione
della relazione annuale sul funzionamento  del  sistema  incentivante
secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2; 
  g) in collaborazione con le regioni e il CTI, predispone: 
  i. entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, un modello di diagnosi energetica di alta qualita',
specifico per gli edifici, per gli adempimenti di  cui  al  comma  1,
nelle modalita' previste dalle norme tecniche UNI vigenti; 
  ii. le metodologie per determinare energia prodotta  o  risparmiata
con la realizzazione degli interventi a partire dai  dati  depositati
con la richiesta formale di incentivo dal soggetto interessato.