IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.  79  (di  seguito:
decreto legislativo n. 79/1999) ed in particolare l'art. 9  il  quale
dispone,  fra  l'altro,  che  le  imprese  distributrici  di  energia
elettrica   sono   tenute   ad   adottare   misure   di    incremento
dell'efficienza negli  usi  finali  dell'energia,  secondo  obiettivi
quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.164  (di  seguito:
decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare l'art. 16 il quale
dispone, fra l'altro, che le imprese distributrici  di  gas  naturale
sono tenute ad adottare misure di  incremento  dell'efficienza  negli
usi finali dell'energia, secondo obiettivi  quantitativi  determinati
con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Visti i  decreti  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  del  24  aprile  2001  recanti
rispettivamente, in attuazione delle sopra citate normative primarie,
«individuazione  degli  obiettivi   quantitativi   per   l'incremento
dell'efficienza energetica negli usi finali  ai  sensi  dell'art.  9,
comma  1,  del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,   n.   79»   e
«Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali  di  risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili  di  cui  all'art.  16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»; 
  Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, del 20 luglio 2004 che, in revisione dei predetti decreti
interministeriali  24  aprile  2001,  recano  rispettivamente  «nuova
individuazione  degli   obiettivi   quantitativi   per   l'incremento
dell'efficienza energetica negli usi finali  ai  sensi  dell'art.  9,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»  (di  seguito:
il  decreto  ministeriale  20  luglio  2004  «elettrico»),  e  «nuova
individuazione degli obiettivi quantitativi  nazionali  di  risparmio
energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili  di  cui  all'art.  16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito:
decreto ministeriale 20 luglio 2004 «gas»); 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, del 22 dicembre 2006  recante  approvazione  del  programma  di
misure e interventi su utenze energetiche pubbliche; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, del 21 dicembre  2007,  recante  modifica  dei  citati  decreti
ministeriali 20 luglio 2004  «elettrico»  e  «gas»;  in  particolare,
l'art. 2, comma 5,  dispone  che,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, sono determinati, per gli anni  successivi  al  2012,  gli
obiettivi quantitativi nazionali di cui  all'art.  9,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 79/1999 e all'art. 16, comma  4,  del  decreto
legislativo n. 164/2000; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.  115  (di  seguito:
decreto  legislativo  n.  115/2008)  di  attuazione  della  direttiva
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e  i
servizi  energetici  e  abrogazione  della  direttiva   93/76/CEE   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28  (di  seguito:
decreto  legislativo  n.  28/2011)  di  attuazione  della   direttiva
2009/28/CE  sulla   promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti
rinnovabili, e, in particolare, il capo III  relativo  ai  regimi  di
sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili  e
per l'efficienza energetica che dispone l'introduzione di  una  nuova
misura di incentivazione  degli  interventi  di  piccole  dimensioni,
mediante contributi diretti al soggetto che realizza  l'intervento  a
valere sulle tariffe del gas naturale (di seguito: conto termico), ed
una  revisione  del  sistema  di  incentivi  basato  sui  certificati
bianchi, da destinare agli interventi  di  maggiori  dimensioni.  Nel
quadro del potenziamento e della razionalizzazione  del  sistema  dei
certificati bianchi, l'art. 29 prevede che, con  i  provvedimenti  di
aggiornamento periodico degli obiettivi nazionali (art. 7 del decreto
legislativo n. 115/2008): 
  a) si stabiliscano le modalita' con cui gli obblighi in  capo  alle
imprese di distribuzione si raccordano agli  obiettivi  nazionali  di
efficienza energetica; 
  b) e' disposto il passaggio al GSE dell'attivita' di  gestione  del
meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi; 
  c) sono approvate  almeno  quindici  nuove  schede  standardizzate,
predisposte dall'ENEA; 
  d) e' raccordato il periodo di diritto ai certificati con  la  vita
utile dell'intervento; 
  e) sono individuate modalita' per ridurre tempi e  adempimenti  per
l'ottenimento dei certificati; 
  f) sono stabiliti i criteri per la  determinazione  del  contributo
tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati. 
  L'art. 29 prevede altresi' che i risparmi  realizzati  nel  sistema
dei trasporti siano equiparati a risparmi  di  gas  naturale,  che  i
risparmi   di   energia   realizzati   attraverso    interventi    di
efficientamento delle reti elettriche e del gas nazionale  concorrano
al raggiungimento degli obblighi, pur non dando diritto  al  rilascio
di certificati bianchi  e,  infine,  che  gli  impianti  cogenerativi
entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999 e  prima  della  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 20/2007 abbiano diritto,
nel rispetto di determinate condizioni, ad un incentivo pari  al  30%
di quello definito ai sensi dell'art. 30 della legge 23 luglio  2009,
n. 99, per un periodo di cinque anni, sempre a valere sul sistema dei
certificati bianchi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5  settembre
2011 che definisce i criteri e il valore degli incentivi  da  erogare
agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento  mediante  rilascio
di certificati bianchi; e in particolare: 
  l'art.  9,  comma  1,  stabilisce   che   i   certificati   bianchi
riconosciuti ai fini dell'incentivo sono di tipo II e possono  essere
utilizzati per l'assolvimento della propria quota d'obbligo da  parte
dei soggetti obbligati o  venduti  con  contratti  bilaterali  oppure
ritirati dal GSE previa corresponsione del  valore  dei  certificati,
cosi' come definito dal  prezzo  di  rimborso  stabilito  annualmente
dall'Autorita' per l'energia e il gas; 
  l'art. 9, comma 4, stabilisce che i certificati bianchi  acquistati
dal GSE non possono essere oggetto di successive  contrattazioni  con
soggetti  obbligati  e  che,  nell'ambito  dell'aggiornamento   degli
obiettivi quantitativi nazionali previsti dal decreto ministeriale 21
dicembre 2007, sono definite le  modalita'  con  cui  i  risparmi  di
energia primaria connessi ai certificati  bianchi  ritirati  dal  GSE
sono contabilizzati ai fini degli obiettivi quantitativi nazionali di
risparmio energetico; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia e  il  gas  EEN
9/11 del 27 ottobre 2011  di  aggiornamento,  mediante  sostituzione,
dell'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e  il  gas  18  settembre  2003,  n.  103/03  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  in  materia  di  linee  guida  per   la
preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di  cui  all'art.
5, comma 1, dei decreti ministeriali  20  luglio  2004  e  successive
modificazioni ed integrazioni e per  la  definizione  dei  criteri  e
delle modalita' per il rilascio dei titoli di efficienza energetica; 
  Visto il Piano d'azione  sulle  fonti  rinnovabili,  trasmesso  dal
Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea nel  mese
di luglio 2010, redatto di concerto con il Ministero dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  in  attuazione  dell'art.  4
della direttiva 2009/28/CE e  della  decisione  30  giugno  2009,  n.
2009/548/CE; 
  Visto  il  secondo   Piano   nazionale   d'azione   sull'efficienza
energetica -  PAEE  2011,  trasmesso  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico alla Commissione europea nel mese di luglio  2011,  redatto
di concerto  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, ai sensi dell'art. 5,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  15  marzo
2012, adottato di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  (c.d.  Burden  Sharing),  e  in
particolare l'art. 4; 
  Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre  2012  sull'efficienza
energetica, da recepire nell'ordinamento nazionale entro il 5  giugno
2014; 
  Considerato che il  PAEE  2011  ha  evidenziato  che  lo  stato  di
avanzamento complessivo dei risparmi sugli usi  finali  e'  positivo,
avendo raggiunto, nel 2010, 4,1 Mtep di  risparmi  annui  contro  3,1
Mtep  annui  indicati  nella  prima  versione  del  Piano  di  azione
nazionale per  l'efficienza  energetica  trasmesso  alla  Commissione
europea nel luglio 2007 (di seguito, PAEE 2007); 
  Tenuto conto  che  l'11  settembre  2012  e'  stata  approvata  dal
Parlamento europeo la direttiva europea sull'efficienza energetica n.
2012/27/UE che introduce nuove misure obbligatorie e strumenti comuni
di intervento, al fine di garantire che  l'Unione  europea  raggiunga
l'obiettivo di riduzione del 20% dell'utilizzo di energia al 2020,  e
che ogni Paese membro dovra' recepire tali nuove indicazioni entro il
2013, impostando propri piani  di  azione  coerenti  con  l'obiettivo
nazionale gia' dal 2014; 
  Considerato  che  l'efficienza  energetica  rappresenta  la   prima
priorita' della strategia nazionale in  campo  energetico  in  quanto
contribuisce  contemporaneamente  al  raggiungimento  di  tutti   gli
obiettivi di costo/competitivita',  sicurezza,  crescita  e  qualita'
dell'ambiente, e che obiettivo del  Governo  e'  l'attuazione  di  un
ampio programma nazionale che consenta di raggiungere e possibilmente
di superare gli obiettivi europei di riduzione del consumo di energia
primaria al 2020; 
  Considerata la rilevanza che  assume  il  sistema  dei  certificati
bianchi per il raggiungimento degli obiettivi al 2020, per l'ampiezza
del  campo  di  applicazione  e   della   tipologia   di   interventi
considerati, assicurata dalla possibilita' di scambi e contrattazioni
dei titoli sul mercato; 
  Considerato  che,  nella  valutazione  del   potenziale   e   nella
conseguente definizione degli specifici obiettivi da  conseguire  con
il sistema  dei  certificati  bianchi,  si  deve  tener  conto  degli
ulteriori  e  diversificati  strumenti  di  sostegno  dell'efficienza
energetica  introdotti  dalla  recente  normativa,  con   particolare
riferimento  ai  nuovi  incentivi  per  gli  interventi  di   piccole
dimensioni (c.d. conto termico) di  cui  al  decreto  legislativo  n.
28/2011, ed alle misure di detrazione fiscale per gli  interventi  di
efficienza energetica nell'edilizia di cui  alla  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Considerata la necessita' di ricercare forme  di  armonizzazione  e
non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonche' di definire  misure
di controllo sulla non cumulabilita' di piu' strumenti  sullo  stesso
intervento,  fatti  salvi  i  casi  esplicitamente   previsti   dalla
normativa; 
  Considerata l'opportunita', anche alla  luce  dell'introduzione  di
nuovi strumenti a sostegno degli interventi  di  piccole  dimensioni,
dei consumi finali  nel  settore  residenziale  e  nell'edilizia,  di
potenziare la capacita' di  utilizzare  il  sistema  dei  certificati
bianchi, con opportuni adeguamenti e potenziamenti,  al  sostegno  di
interventi nei settori industriale ed infrastrutturale, in  grado  di
conseguire significativi volumi di risparmio di energia per  di  piu'
con carattere strutturale; 
  Ritenuto che, al  fine  di  assicurare  agli  operatori  un  quadro
stabile di riferimento, sia opportuno quantificare  con  il  presente
provvedimento gli obiettivi obbligatori di incremento dell'efficienza
energetica da realizzare con il sistema dei certificati  bianchi  per
il periodo 2013-2016, tenendo  conto  del  target  di  riduzione  dei
consumi energetici fissato dal PAEE 2011 per il 2016 ed individuando,
sul piano  programmatico,  una  dinamica  di  crescita  dei  medesimi
obiettivi al 2020, al fine di raccordare il sistema  dei  certificati
bianchi con gli obiettivi nazionali al 2020; 
  Considerato che l'obiettivo di  riduzione  dei  consumi  energetici
fissato dal PAEE 2011 per il 2016 e' pari  a  10,8  Mtep  di  energia
finale, equivalente a circa 15 Mtep di energia primaria e che al 2020
il risparmio di energia finale atteso e' di 15,9 Mtep, equivalente  a
circa 22 Mtep di energia primaria; 
  Considerato che la strategia del Governo in materia  punta  ad  una
ulteriore riduzione per il 2020, pari ad un obiettivo di 18,6 Mtep di
energia finale, equivalenti a 26 Mtep di energia  primaria,  su  base
2007; 
  Ritenuto opportuno attribuire al sistema  dei  certificati  bianchi
una quota pari a circa un terzo del target di riduzione  dei  consumi
energetici; 
  Considerato  che  la  determinazione  degli  obiettivi  di  cui  al
presente  decreto  e'  effettuata  tenendo  conto  delle  stime   dei
certificati bianchi che saranno emessi dal GSE per  gli  impianti  di
cogenerazione ad alto rendimento (CAR), ai sensi dell'art. 9 comma  4
del decreto ministeriale 5 settembre 2011 nel periodo considerato; 
  Considerato  che  la  determinazione  degli  obiettivi  di  cui  al
presente decreto e' effettuata tenendo conto anche  dei  risparmi  di
energia che sono generati nell'intera vita tecnica  degli  interventi
effettuati e che non producono piu' certificati bianchi; 
  Visti i rapporti semestrali  pubblicati  dal  Gestore  dei  mercati
energetici, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del  decreto  ministeriale
21 dicembre 2007; 
  Visti i rapporti pubblicati dall'Autorita' per l'energia  elettrica
e  il  gas,  in  attuazione  dell'art.  7,  comma  3,   dei   decreti
ministeriali 20 luglio 2004, sull'attivita' eseguita e  sui  progetti
che sono realizzati nell'ambito dei decreti  ministeriali  20  luglio
2004, ed in particolare il sesto rapporto annuale sulla situazione al
31 maggio 2011 contenente anche proiezioni sulle prospettive e  sulle
possibili  criticita'  nei  prossimi  anni  e  il  secondo   rapporto
statistico intermedio relativo all'anno d'obbligo 2011, pubblicato il
25 ottobre 2012; 
  Vista la comunicazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas del 4  ottobre  2012  relativa  alle  previsioni  sul  flusso  di
emissioni  future  di  certificati  bianchi  generabili  negli   anni
2013-2017 dai progetti presentati al 15 settembre 2012; 
  Considerato che gli indicatori relativi al volume di titoli  emessi
e all'andamento degli scambi consentono di rilevare una situazione di
significativa insufficienza dell'offerta rispetto agli  obiettivi  di
risparmio fissati al  2010-2011-2012,  di  cui  occorre  tener  conto
nell'individuazione dei nuovi obiettivi e nella definizione di  nuovi
strumenti o criteri di evoluzione del sistema in grado di  assicurare
una maggiore capacita' di riequilibrio tra domanda ed offerta; 
  Considerato  che  la  citata   deliberazione   dell'Autorita'   per
l'energia e il gas EEN 9/11, in vigore  dal  1°  novembre  2011,  con
l'introduzione dei coefficienti  di  durabilita',  ha  raccordato  il
periodo di diritto  dei  certificati  bianchi  con  la  vita  tecnica
dell'intervento, in linea  -  almeno  per  quanto  riguarda  i  nuovi
interventi - con quanto richiesto dal decreto legislativo n. 28/2011; 
  Tenuto  conto  che,  per  effetto  dei  suddetti  coefficienti   di
durabilita', vengono riconosciuti, durante  il  periodo  quinquennale
(di norma) di incentivazione, certificati bianchi anche per  risparmi
energetici  da  conseguire  successivamente  a  tale  periodo  e  che
pertanto  occorra  introdurre  un  distinto  sistema  di  calcolo   e
rendicontazione dell'energia  effettivamente  risparmiata  nell'anno,
non piu' coincidente con il volume di certificati emessi nel medesimo
anno, anche  ai  fini  della  rendicontazione  verso  la  Commissione
europea; 
  Ritenuto opportuno demandare il tema dell'eventuale  revisione  dei
soggetti   obbligati   al   recepimento   della   direttiva   europea
sull'efficienza energetica n. 2012/27/UE, in coerenza  anche  con  le
linee guida applicative delle  specifiche  disposizioni  che  saranno
definite con la Commissione europea; 
  Tenuto conto altresi' che, nella definizione degli obblighi di  cui
al presente decreto, si ritiene opportuno adottare  un  valore  medio
del coefficiente di durabilita' pari a 2,5, stimato in base al valore
attualmente rilevabile; 
  Viste le nuove diciotto schede predisposte da  ENEA  e  relative  a
nuovi interventi nei settori industriale, civile, terziario, agricolo
e dei trasporti; 
  Considerato l'esito positivo delle consultazioni con le  principali
associazioni    di    categoria    interessate    sull'efficacia    e
sull'applicabilita' delle suddette schede; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 20
dicembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  Il presente decreto  stabilisce  i  criteri,  le  condizioni  e  le
modalita' per la realizzazione di interventi di efficienza energetica
negli  usi  finali  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo  n.  79/1999,  dell'art.  16,  comma   4,   del   decreto
legislativo n.  164/2000  e  degli  articoli  29  e  30  del  decreto
legislativo n. 28/2011. Tra l'altro, il presente decreto: 
  a) determina gli  obiettivi  quantitativi  nazionali  di  risparmio
energetico  che   devono   essere   perseguiti   dalle   imprese   di
distribuzione per gli anni dal 2013 al 2016, in  modo  coerente  agli
obiettivi  nazionali  di  efficienza   energetica   e   complementare
all'insieme  degli  altri  strumenti  di   sostegno   dell'efficienza
energetica; 
  b) definisce le modalita' di attuazione e di controllo dei suddetti
interventi; 
  c) dispone il passaggio  al  GSE  dell'attivita'  di  gestione  del
meccanismo di certificazione; 
  d) approva le nuove schede tecniche, predisposte dall'ENEA; 
  e) stabilisce  i  criteri  per  la  determinazione  del  contributo
tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati; 
  f) individua le modalita'  per  ridurre  tempi  e  adempimenti  per
l'ottenimento dei certificati bianchi; 
  g) introduce misure  per  potenziare  l'efficacia  complessiva  del
meccanismo dei certificati bianchi.