Art. 11 
 
 
             Rapporti relativi allo stato di attuazione 
 
  1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2014, il  GSE
trasmette  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  al  GME,
all'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  e  alla  Conferenza
unificata una relazione sull'attivita' eseguita e  sui  progetti  che
sono realizzati nell'ambito del  presente  decreto,  ivi  inclusi  la
localizzazione  territoriale,  riportante  la   quantificazione   dei
risparmi realizzati  nell'anno  (espressi  in  Mtep),  il  volume  di
certificati emessi e le previsioni sull'anno successivo  in  base  ai
progetti presentati nonche' il rapporto tra il  volume  cumulato  dei
certificati e il valore dell'obbligo di cui all'art. 4, commi 3 e  4,
entrambi riferiti all'anno precedente. 
  2. Il GME trasmette  un  rapporto  semestrale  al  Ministero  dello
sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, al GSE e all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas circa l'andamento  delle  transazioni  e,  inoltre,  segnala
tempestivamente    alle    medesime     Amministrazioni     eventuali
comportamenti, verificatisi nello svolgimento delle transazioni,  che
risultino non rispondenti ai principi di trasparenza e neutralita'. 
  3. Il GSE e il GME pubblicano i rapporti indicati ai commi  1  e  2
sui propri siti Internet.