Art. 11 Rapporti relativi allo stato di attuazione 1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2014, il GSE trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al GME, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e alla Conferenza unificata una relazione sull'attivita' eseguita e sui progetti che sono realizzati nell'ambito del presente decreto, ivi inclusi la localizzazione territoriale, riportante la quantificazione dei risparmi realizzati nell'anno (espressi in Mtep), il volume di certificati emessi e le previsioni sull'anno successivo in base ai progetti presentati nonche' il rapporto tra il volume cumulato dei certificati e il valore dell'obbligo di cui all'art. 4, commi 3 e 4, entrambi riferiti all'anno precedente. 2. Il GME trasmette un rapporto semestrale al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al GSE e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas circa l'andamento delle transazioni e, inoltre, segnala tempestivamente alle medesime Amministrazioni eventuali comportamenti, verificatisi nello svolgimento delle transazioni, che risultino non rispondenti ai principi di trasparenza e neutralita'. 3. Il GSE e il GME pubblicano i rapporti indicati ai commi 1 e 2 sui propri siti Internet.