Art. 12 
 
 
                      Approvazione nuove schede 
 
  1. Ai  sensi  dell'art.  30,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo n. 28/2011 sono approvate le schede tecniche  predisposte
dall'ENEA di cui all'allegato 1 del presente decreto. 
  2.  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c)  del   decreto
legislativo n. 115/2008, ENEA e, su richiesta del GSE formulata sulla
base delle attivita' di cui  all'art.  6,  RSE,  predispongono  nuove
schede tecniche per la misurazione, la verifica e quantificazione dei
risparmi energetici per interventi  nei  settori  dell'informatica  e
delle telecomunicazioni, del recupero termico, del solare  termico  a
concentrazione,  dei  sistemi  di  depurazione  delle  acque,   della
distribuzione dell'energia elettrica. Le  schede  sono  trasmesse  al
Ministero  dello  sviluppo  economico  che  procede  alla  successiva
approvazione, di concerto con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. 
  3. I soggetti interessati possono proporre  nuove  schede  tecniche
standard al GSE.  Entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  della
proposta, GSE, sulla  base  delle  valutazioni  di  ENEA  o  di  RSE,
sottopone  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  la  valutazione
tecnica ed economica della stessa. Le  schede  proposte  sono  quindi
trasmesse al Ministero dello  sviluppo  economico  che  procede  alla
successiva approvazione, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.