Art. 12 Approvazione nuove schede 1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 28/2011 sono approvate le schede tecniche predisposte dall'ENEA di cui all'allegato 1 del presente decreto. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 115/2008, ENEA e, su richiesta del GSE formulata sulla base delle attivita' di cui all'art. 6, RSE, predispongono nuove schede tecniche per la misurazione, la verifica e quantificazione dei risparmi energetici per interventi nei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni, del recupero termico, del solare termico a concentrazione, dei sistemi di depurazione delle acque, della distribuzione dell'energia elettrica. Le schede sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico che procede alla successiva approvazione, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. I soggetti interessati possono proporre nuove schede tecniche standard al GSE. Entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, GSE, sulla base delle valutazioni di ENEA o di RSE, sottopone al Ministero dello sviluppo economico la valutazione tecnica ed economica della stessa. Le schede proposte sono quindi trasmesse al Ministero dello sviluppo economico che procede alla successiva approvazione, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.