Art. 13 
 
 
         Verifica di conseguimento degli obblighi e sanzioni 
 
  1. Entro il 31 maggio di  ciascun  anno,  a  partire  dal  2014,  i
soggetti obbligati trasmettono al GSE i certificati bianchi  relativi
all'anno precedente, posseduti ai sensi dell'art. 10 dei  decreti  20
luglio 2004 «elettrico» e «gas», dandone comunicazione  al  Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare. 
  2.  Il  GSE  verifica  che  ciascun  soggetto  obbligato   possegga
certificati corrispondenti  all'obbligo  annuo  a  ciascuno  di  essi
assegnato, ai sensi dell'art. 4, commi 6 e 7, maggiorato di eventuali
quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma  3  o,
in caso di eccedenze, dall'aggiornamento degli obblighi  quantitativi
nazionali di cui all'art. 4, comma 9, ed informa il  Ministero  dello
sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e il Gestore del mercato elettrico  dei  titoli
ricevuti e degli esiti della verifica. Informa, inoltre,  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas ai fini di quanto disposto  all'art.
8. 
  3. Per gli anni 2013 e 2014 qualora il soggetto obbligato  consegua
una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore  al  100%,  ma
comunque pari o superiore al valore minimo del 50%,  puo'  compensare
la  quota  residua  nel  biennio  successivo  senza  incorrere  nelle
sanzioni di cui al comma 4. Per gli anni  2015  e  2016  tale  valore
minimo e' fissato al 60% dell' obbligo di competenza, ferma  restando
la possibilita' di compensare la quota residua nel biennio successivo
senza incorrere nelle  sanzioni  di  cui  al  comma  4.  Ai  soggetti
obbligati che conseguano percentuali  di  realizzazione  inferiori  a
quanto indicato nei periodi precedenti si applicano  le  sanzioni  di
cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota
residua. 
  4.  In  caso  di  conseguimento  degli  obblighi   inferiore   alle
percentuali minime indicate al comma  3,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas applica sanzioni per ciascun titolo  mancante,  ai
sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, comunicando al  Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e  del  mare,  al  GSE,  all'ENEA  e  alla  regione  o
provincia  autonoma  competente  per  territorio  le   inottemperanze
riscontrate  e  le  sanzioni  applicate.  L'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore  del
presente decreto, definisce e rende  note  le  modalita'  di  calcolo
delle sanzioni. 
  5. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 contribuiscono  alla
copertura degli oneri per la  realizzazione  dei  progetti,  disposta
dall'art. 9, comma 1. 
  6. Entro il  31  maggio  2013,  i  soggetti  obbligati  trasmettono
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas i certificati  bianchi
relativi all'anno 2012 posseduti ai sensi dell'art. 10 dei decreti 20
luglio 2004 «elettrico» e «gas», dandone comunicazione  al  Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare. 
  7. Entro il 30 giugno 2013 l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  rende  noto  l'ammontare  dei  certificati  bianchi   attestanti
risparmi di energia elettrica e gas naturale, eventualmente eccedenti
il rispettivo obbligo quantitativo nazionale, che, alla data  del  1°
giugno, risultano non annullati.