Art. 4 Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi 1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico che devono essere perseguiti attraverso il meccanismo dei certificati bianchi, sono definiti per il periodo 2013-2016 come segue: a) 4,6 Mtep di energia primaria al 2013; b) 6,2 Mtep di energia primaria al 2014; c) 6,6 Mtep di energia primaria al 2015; d) 7,6 Mtep di energia primaria al 2016. I suddetti obiettivi indicano i risparmi cumulati generati da: interventi associati al rilascio di certificati bianchi nel periodo di riferimento, energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al rilascio di certificati bianchi nel periodo di riferimento, interventi gia' realizzati che abbiano una vita tecnica superiore alla vita utile (che sono in grado di generare risparmi, in considerazione della durata della vita tecnica, oltre la vita utile e quindi senza produzione di certificati). 2. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e gas che devono essere conseguiti dai soggetti obbligati di cui all'art. 3 sono definiti in termini di milioni di certificati bianchi, tenendo conto di un valore medio del coefficiente di durabilita' pari a 2,5, e si riferiscono a risparmi associati a rilascio di certificati bianchi, al netto dei titoli per energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) ritirati direttamente dal GSE. 3. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica che devono essere conseguiti dai soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) nel periodo 2013-2016, sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi, secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali: a) 3,03 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2013; b) 3,71 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2014; c) 4,26 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2015; d) 5,23 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2016. 4. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale che devono essere conseguiti dai soggetti obbligati di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) nel periodo 2013-2016, sono ottenuti attraverso misure e interventi che comportano una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi, secondo le seguenti quantita' e cadenze annuali: a) 2,48 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2013; b) 3,04 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2014; c) 3,49 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2015; d) 4,28 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2016. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015, sono determinati gli obiettivi nazionali per gli anni successivi al 2016 di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 79/1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000. 6. La quota degli obblighi di cui al comma 3, che deve essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione di elettricita', e' determinata dal rapporto tra la quantita' di energia elettrica distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantita' di energia elettrica distribuita sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) determinata annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, conteggiata nell'anno precedente all'ultimo trascorso. La stessa Autorita' comunica tali valori al Ministero dello sviluppo economico e al GSE. 7. La quota degli obblighi di cui al comma 4, che deve essere conseguita dalla singola impresa di distribuzione di gas naturale, e' determinata dal rapporto tra la quantita' di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantita' di gas distribuito sul territorio nazionale dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), determinata annualmente dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, conteggiata nell'anno precedente all'ultimo trascorso. La stessa Autorita' comunica tali valori al Ministero dello sviluppo economico e al GSE. 8. A decorrere dal 2014, il GSE rende noto l'ammontare dei certificati bianchi attestanti risparmi di energia elettrica e gas naturale, eventualmente eccedenti il rispettivo obbligo quantitativo nazionale, che, alla data del 1° giugno di ciascun anno, risultano non annullati e ancora in possesso dei soggetti di cui all'art. 7, comma 1. 9. Qualora i risparmi di energia elettrica o gas naturale relativi alle quantita' di certificati eccedenti di cui al comma 8, superino il 5% dei rispettivi obblighi quantitativi nazionali che devono essere conseguiti dai soggetti obbligati per l'anno cui e' riferita la suddetta verifica, l'obbligo quantitativo nazionale per l'anno successivo viene incrementato della suddetta quantita' eccedente. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il GSE comunica i dati della verifica al Ministero dello sviluppo economico che, con proprio provvedimento, individua l'eventuale nuova ripartizione degli obblighi. 10. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011, i risparmi di energia realizzati attraverso interventi per rendere piu' efficienti le reti elettriche e del gas naturale concorrono al raggiungimento degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione. Per tali interventi non sono rilasciabili certificati bianchi, fatti salvi gli interventi di sostituzione dei trasformatori MT/BT a carico dell'utenza, che invece ne hanno diritto. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2017, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successi al 2016 o non siano stati previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, il GSE ritira, per gli anni successivi, i certificati bianchi generati dai progetti precedentemente realizzati e da quelli in corso, provvedendo ad assegnare ai soggetti titolari un contributo pari alla media delle transazioni di mercato registrate nel quadriennio 2013-2016 decurtata del 5%.