Art. 6 
 
 
                 Modalita' di attuazione e controllo 
 
  1. Il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA e di RSE tenendo  conto
delle rispettive competenze, svolge le  attivita'  di  valutazione  e
certificazione  della  riduzione  dei  consumi  di  energia  primaria
effettivamente conseguita dai progetti sulla base delle tipologie  di
intervento ammesse. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e sentita l'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  da
adottarsi entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, si provvede all'adeguamento, rispetto a  quanto
previsto dal decreto legislativo n. 28/2011, delle linee guida per la
preparazione,  esecuzione  e  valutazione  dei  progetti  e  per   la
definizione dei  criteri  e  delle  modalita'  per  il  rilascio  dei
certificati bianchi. L'adeguamento delle linee  guida  e'  effettuato
con il supporto dell'ENEA e di RSE e  previo  svolgimento,  da  parte
degli stessi Ministeri,  di  una  consultazione  pubblica  e  diventa
operativo   nei   termini   stabiliti   dal   decreto   di   adozione
dell'adeguamento e, comunque,  non  prima  del  1°  gennaio  2014.  A
decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2014, hanno  accesso  al
sistema dei certificati bianchi  esclusivamente  progetti  ancora  da
realizzarsi o in corso di realizzazione. Fino all'entrata  in  vigore
del decreto di approvazione dell'adeguamento,  sono  applicabili,  ai
fini dell'attuazione del presente decreto le  linee  guida  approvate
con la delibera EEN 09/11 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas del 27  ottobre  2011,  nelle  parti  non  incompatibili  con  il
presente decreto. 
  3. Il GSE  emette  il  parere  sulla  proposta  di  progetto  e  di
programma di misura entro sessanta giorni  dalla  data  di  ricezione
della proposta. Nei casi in cui  il  GSE  richieda  al  titolare  del
progetto  modifiche  o  integrazioni  della  proposta  presentata,  o
effettuare approfondimenti, il suddetto termine  viene  sospeso  fino
alla ricezione delle  informazioni  richieste.  Il  suddetto  termine
viene ridefinito pari a quarantacinque giorni dalla  ricezione  delle
informazioni richieste. Trascorsi i termini di cui sopra, in mancanza
di una diversa valutazione espressa da parte del GSE, la proposta  di
progetto e di programma di misura si intende approvata. 
  4. I soggetti che hanno facolta' di dare esecuzione ai progetti  di
efficienza, indicati all'art. 7, comma 1, possono richiedere  al  GSE
una verifica preliminare di  conformita'  dei  propri  progetti  alle
disposizioni del presente decreto e alle linee guida di cui al  comma
2, qualora detti progetti includano tipologie di intervento  per  cui
non   siano   state   pubblicate   apposite   schede   tecniche    di
quantificazione  dei  risparmi.  La  verifica  di  conformita'   alle
disposizioni del presente decreto e'  eseguita  dal  Ministero  dello
sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio  e  del  mare,  in  base  ai  risultati   dell'istruttoria
predisposta dal GSE. 
  5. Il GSE provvede a dare notizia  dei  progetti  approvati  e  dei
certificati bianchi rilasciati, tramite il proprio sito Internet.