Art. 7 Modalita' di esecuzione dei progetti ai fini del conseguimento degli obblighi 1. I progetti predisposti ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, possono essere eseguiti con le seguenti modalita': a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o da societa' da essi controllate; b) mediante azioni delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale non soggette all'obbligo; c) tramite societa' terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili; d) tramite i soggetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che hanno effettivamente provveduto alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia; e) tramite le imprese operanti nei settori industriale, civile, terziario, agricolo, trasporti e servizi pubblici, ivi compresi gli Enti pubblici purche' provvedano alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia applicando quanto previsto all'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero si dotino di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformita' alla norma ISO 50001 e mantengano in essere tali condizioni per tutta la durata della vita tecnica dell'intervento. 2. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 115/2008, ai soggetti di cui al comma 1, lettera c) e' richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11352 e ai soggetti che assumono la funzione di responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia di cui alla lettera d) e lettera e) e' richiesta la certificazione di cui alla norma UNI CEI 11339. 3. Il GSE comunica con cadenza annuale al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni e province autonome la ragione sociale delle societa' operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono alla definizione contenuta nelle linee guida di cui all'art. 6, comma 2, e che hanno presentato richieste di verifica e di certificazione dei risparmi realizzati da specifici progetti.