Art. 8 
 
 
                           Grandi progetti 
 
  1. Per gli interventi infrastrutturali, anche asserviti  a  sistemi
di  risparmio  energetico,  trasporti  e  processi  industriali   che
comportino un risparmio di energia elettrica o di gas  stimato  annuo
superiore a 35.000 tep e che abbiano una  vita  tecnica  superiore  a
venti anni,  il  proponente  richiede  al  Ministero  dello  sviluppo
economico l'attivazione  della  procedura  di  valutazione,  ai  fini
dell'accesso al meccanismo dei certificati  bianchi,  presentando  il
progetto di intervento. 
  2. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
acquisito il parere  della  regione  territorialmente  interessata  e
previa istruttoria tecnico-economica  predisposta  dal  GSE,  con  il
supporto  di  ENEA  ed  RSE,  definisce  con  specifico  atto   entro
centoventi giorni dalla presentazione del progetto  le  modalita'  di
accesso al meccanismo,  le  modalita'  di  misurazione  dei  risparmi
prodotti e di quantificazione dei certificati,  tenendo  conto  della
vita tecnica dell'intervento. 
  3. In funzione del grado di innovazione tecnologica del progetto  e
dell'impatto sulla riduzione delle emissioni in  atmosfera,  valutati
da ENEA o RSE, con l'atto di cui al comma 2 possono essere attribuite
al  progetto  delle   premialita',   in   termini   di   coefficienti
moltiplicativi dei certificati rilasciabili, fino al 30% del  valore;
tale percentuale e' progressivamente  aumentabile,  limitatamente  ad
interventi realizzati in aree metropolitane, fino al 40% per progetti
che generano risparmi di energia compresi tra  35.000  e  70.000  tep
annui, e fino al 50% per progetti che generano  risparmi  di  energia
superiori  ai  70.000  tep  annui.  Per  agevolare  la  realizzazione
dell'investimento, e' riconosciuta altresi' al proponente la facolta'
di  optare  per  un  regime  che  assicuri  un  valore  costante  del
certificato per l'intera vita utile dell'intervento, pari  al  valore
vigente alla data  di  approvazione  del  progetto;  l'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas definisce le modalita' operative di tale
previsione, avuto riguardo alle eventuali fluttuazioni del valore  di
mercato del certificato. 
  4.  L'atto  di  cui  al  comma  2,  insieme   alla   documentazione
tecnico-amministrativa relativa all'istruttoria, e' reso pubblico per
ciascun progetto approvato, insieme all'evidenza dei  tempi  previsti
per la realizzazione dell'intervento. 
  5. I grandi progetti sono sottoposti a  controlli  ex-post  per  la
verifica della corretta esecuzione tecnica ed  amministrativa  e  del
corretto adempimento degli obblighi derivanti dal riconoscimento  dei
certificati. 
  6. In base al numero, alla dimensione dei progetti ammessi  e  alla
luce dell'adeguamento delle linee guida di cui all'art. 6,  comma  2,
il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con
le regioni, procede ad una rideterminazione degli obiettivi  e  degli
obblighi di cui all'art. 4, al fine di evitare squilibri di mercato.