Art. 9 
 
 
       Copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti 
 
  1. I costi sostenuti dai soggetti di cui all'art. 3, comma  1,  per
la realizzazione dell'obbligo trovano copertura,  limitatamente  alla
parte non coperta da altre risorse, sulle  componenti  delle  tariffe
per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del  gas
naturale. La copertura dei costi  e'  effettuata  secondo  criteri  e
modalita' definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
in misura tale da riflettere l'andamento del prezzo  dei  certificati
bianchi riscontrato sul mercato e con la  definizione  di  un  valore
massimo di riconoscimento. 
  2. I risparmi realizzati nel settore dei trasporti sono  equiparati
a risparmi di gas naturale e trovano copertura sulle componenti delle
tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo
i criteri di cui al comma 1.