Art. 3 
 
Utilizzo dei dati relativi  agli  elementi  indicativi  di  capacita'
  contributiva ai fini della  determinazione  sintetica  del  reddito
  complessivo accertabile. 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4  del  presente  decreto,
l'Agenzia delle entrate determina il reddito complessivo  accertabile
del contribuente sulla base: 
    a) dell'ammontare delle spese, anche diverse  rispetto  a  quelle
indicate  nella  tabella  A  che,  dai  dati  disponibili   o   dalle
informazioni   presenti   nel   Sistema   informativo   dell'Anagrafe
tributaria, risultano sostenute dal contribuente; 
    b)   della   quota   parte,   attribuibile    al    contribuente,
dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo
familiare di appartenenza, determinata: 
      nella percentuale corrispondente al  rapporto  tra  il  reddito
complessivo attribuibile al contribuente ed  il  totale  dei  redditi
complessivi attribuibili ai componenti del nucleo familiare; 
      in assenza di redditi dichiarati dal  nucleo  familiare,  nella
percentuale corrispondente al rapporto tra  le  spese  sostenute  dal
contribuente ed il totale delle spese dell'intero  nucleo  familiare,
risultanti dai dati disponibili o  dalle  informazioni  presenti  nel
Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria; 
    c) dell'ammontare  delle  ulteriori  spese  riferite  ai  beni  e
servizi,  presenti  nella  tabella  A,   nella   misura   determinata
considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici; 
    d)  della  quota  relativa  agli  incrementi   patrimoniali   del
contribuente  imputabile   al   periodo   d'imposta,   nella   misura
determinata con le modalita' indicate nella tabella A; 
    e) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.