Art. 4 
 
Spese attribuite al contribuente in sede di determinazione  sintetica
  del reddito complessivo delle persone fisiche e prova contraria. 
  1. In presenza delle condizioni indicate al sesto  comma  dell'art.
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600,  al  verificarsi  delle  quali  e'  ammessa  la   determinazione
sintetica del reddito complessivo, il  contribuente  ha  facolta'  di
dimostrare: 
    a) che il finanziamento delle spese e' avvenuto: 
      a1)  con  redditi  diversi  da  quelli  posseduti  nel  periodo
d'imposta; 
      a2) con redditi esenti o  soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a
titolo di imposta, o, comunque, legalmente esclusi  dalla  formazione
della base imponibile; 
      a3) da parte di soggetti diversi dal contribuente; 
    b) il diverso ammontare delle spese attribuite al medesimo.