IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, che reca provvedimenti per la proroga dei termini per l'applicazione tributaria in materia di edilizia; Ritenuto che ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del citato decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, nel testo modificato in sede di conversione nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, occorre fissare nuove caratteristiche per la classifica delle abitazioni di lusso tenendo conto, in particolare, del costo della costruzione e del rapporto tra tale costo ed il costo dell'area; Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso nell'adunanza del 18 ottobre 1968; Sentito il Ministero delle finanze che ha fatto conoscere il proprio parere con le lettere n. 1093 e n. 1807 rispettivamente del 16 giugno e del 4 luglio 1969; A termine delle vigenti disposizioni; Decreta: Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, numero 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, numero 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso: Art. 1. Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati od approvati, a «ville», «parco privato» ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come «di lusso».