Art. 11. 
 
  I comuni debbono precisare nella licenza  di  costruzione  e  sugli
elaborati di progetto la destinazione  urbanistica  della  zona  dove
sorgono le abitazioni oggetto della  licenza  stessa  e  la  relativa
normativa edilizia, nonche' i principali dati  inerenti  al  progetto
approvato. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  Roma, addi' 2 agosto 1969 
 
                                                 Il Ministro: Mancini