Art. 4 
 
 
        Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE 
 
  1.  In  occasione  delle  elezioni  politiche  nell'anno  2013,  in
attuazione   degli   impegni   internazionali   assunti   dall'Italia
nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa (OSCE), e' ammessa la presenza, presso gli  uffici  elettorali
di sezione, di osservatori elettorali internazionali.  A  tale  fine,
gli osservatori internazionali sono preventivamente  accreditati  dal
Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni  prima  della
data stabilita per  il  voto,  trasmette  al  Ministero  dell'interno
l'elenco nominativo per la successiva comunicazione  ai  prefetti  di
ciascuna provincia ed ai sindaci. 
  2. Gli osservatori internazionali di cui al comma 1 non possono  in
alcun   modo   interferire   nello   svolgimento   delle   operazioni
dell'ufficio elettorale di sezione.