Art. 5 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. (( Per le finalita' di cui  all'articolo  2  e'  autorizzata  la
spesa di euro 1.050.000, per l'anno 2013. Al  relativo  onere  ))  si
provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le
spese  derivanti  dalle  elezioni  politiche,   amministrative,   del
Parlamento  europeo  e  dall'attuazione  dei   referendum,   iscritto
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno finanziario 2013, alla  missione  «Fondi  da
ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare  con  propri  decreti  le
occorrenti variazioni di bilancio.