(( Art. 1 bis 
 
 
                   Valutazione del danno sanitario 
 
  1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al  comma
1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3,  l'azienda  sanitaria
locale  e  l'Agenzia  regionale  per  la   protezione   dell'ambiente
competenti per territorio redigono congiuntamente, con  aggiornamento
almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario  (VDS)
anche  sulla  base  del  registro  tumori  regionale  e  delle  mappe
epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale. 
  2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti  i  criteri
metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. ))