(( Art. 1 bis
Valutazione del danno sanitario
1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma
1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, l'azienda sanitaria
locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento
almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS)
anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe
epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.
2. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. ))